Contratto di agenzia e termine di preavviso: Corte di Cassazione

Per la conclusione di un contratto di agenzia (rappresentante) devono applicarsi i criteri dettati dall'art. 1750 c.c. non essendo, gli stessi, derogabili. Corte Cassazione Sent 16487/14

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Contratto di agenzia e termine di preavviso: Corte di Cassazione

L'art. 1750 cod.civ., così come sostituito dall'art. 3 del d.lgs. 10.9.91 n. 303 (di attuazione della direttiva comunitaria 86/653), stabilisce, per quanto qui interessa: "Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.
Il termine di preawiso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.

Le parti possono concordare termini di preawiso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente".

Secondo la Corte di Cassazione, nella sentenza qui riportata (Corte Cassazione Sentenza n. 16487 del 18/07/2014) "per i contratti di agenzia a tempo indeterminato, il termine di preavviso, ai sensi dell’art. 1750 cod. civ. (come sostituito dal d.lgs. n. 303 del 1991), non può essere inferiore ad un mese per ogni anno, o frazione di anno, di durata del contratto fino ad un massimo di sei mesi, avendo scelto il legislatore italiano – come consentito dall’art. 15 della Direttiva comunitaria n. 86/653, ferma la tutela inderogabile per il primo triennio – di prevedere, anche per gli anni successivi al terzo, termini crescenti di quattro, cinque e sei mesi (rispettivamente per il quarto, il quinto, il sesto ed i successivi anni) non derogabili ad opera delle parti".




Di seguito il testo di Corte Cassazione Sentenza n. 16487 del 18/07/2014
 

Svolgimento del processo

Con ricorso al Pretore di Udine, C. C. affermava di aver stipulato in data 9.1.89 un contratto di agenzia con la P. di P. & C. s.a.s., risoltosi nel corso del sesto anno (13.7.94), formulando nei confronti della mandante varie domande, tra le quali il pagamento di L.45.745.000 per indennità sostitutiva del preawiso. Costituendosi in giudizio la società P. resisteva al ricorso, proponendo domanda riconvenzionale circa la risoluzione del contratto per fatto e colpa esclusivi del C. che, dopo un lungo periodo di malattia, non si era più presentato al lavoro, chiedendo la sua condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Il Tribunale di Udine accoglieva parzialmente la domanda principale (quanto al credito dell'ex agente per provvigioni non pagate; per residuo credito f.i.r.r.), nonché la riconvenzionale (inerente l'indennità sostitutiva del preavviso), quantificata in E.21.536,79; procedeva alla compensazione dei rispettivi crediti, condannando la società al pagamento della somma di E.142.557,07 in favore del C..
Quanto al termine di preavviso, il Tribunale lo riteneva pari a cinque mesi, giusta la direttiva n.86653 CEE e l'art. 1750 c.c., come modificato dal d.lgs. n. 303/91, che ad awiso del primo giudice consentiva di fissare un termine di preawiso inferiore ad un mese per ciascun anno di rapporto, a partire dal quarto anno. La società P. proponeva appello, dolendosi che il preawiso doveva nella specie calcolarsi in sei mesi e non cinque, con conseguente suo diritto di ricevere dall'ex agente l'ulteriore somma di E.4.307,36, oltre accessori di legge.
Resisteva il C., proponendo appello incidentale con cui chiedeva, in totale riforma della sentenza di prime cure, l'accoglimento integrale delle originarie domande proposte.
La Corte d'appello di Trieste, con sentenza depositata il 18 luglio 2012, rigettava l'appello principale, ed in parziale accoglimento di
quello incidentale, condannava la società P. al pagamento, in favore del C., della maggior somma di E.6.689,63, per ulteriori crediti di lavoro, oltre accessori di legge. Per la cassazione propone ricorso la società P., affidato ad unico motivo, poi illustrato con memoria.
Resiste il C. con controricorso.

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