Contributo Unificato troppo caro. Il TAR Trento si appella all'Unione Europea

Contributo Unificato nel processo amministrativo. Dubbi di costituzionalitaÂ’ e di compatibilitaÂ’ con il diritto comunitario. Ordinanza 29.01.2014 Tribunale Regionale della Giustizia Amministrativa di Trento.

- di Avv. Giorgio Pernigotti
Tempo di lettura: 1 minuto
Contributo Unificato troppo caro. Il TAR Trento si appella all'Unione Europea

Con argomentata ordinanza depositata lo scorso 29 gennaio, il Tribunale Regionale della Giustizia Amministrativa di Trento, investito di questione relativa a procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, dispone il rinvio degli atti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, per pronuncia pregiudiziale relativa alla corretta interpretazione della normativa nazionale disciplinante il contributo unificato (DPR 115 del 2002 e s.m e i.) alla luce della Direttiva (madre) del Consiglio del 21 dicembre 1989 (89/665/CEE), come modificata.

Senza entrare nel merito della controversia, è importante notare come il Tribunale evidenzi nell’eccessiva onerosità del contributo unificato un momento di contrasto non solo con l’ordinamento costituzionale interno bensì con quello comunitario, conflitto che si riassume nella (supposta) violazione del principio di effettività della tutela del ricorrente, principio di carattere generale nel diritto dell’Unione (cfr. artt. 6 e 13 della CEDU e 47 della Carta dei diritti).

Principio che il Tribunale non ritiene di salvare neppure considerando l’onere preventivo di pagamento del carico tributario da parte del ricorrente, soggetto, in caso di esito vittorioso del ricorso, a ripetizione.

La pronuncia, a prescindere dal caso concreto da cui trae origine, pare destinata a ricoprire rilievo non solo in ambito amministrativo bensì in altri settori, dove l’aumento del costo di accesso alla giustizia, esplicitamente giustificato dal legislatore nell’intendimento di scoraggiare azioni non fondate e scaricare il peso del carico pendente, di fatto rappresenta una criticità, anche a voler restare nella sfera dell’ordinamento interno, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Carta Costituzionale.

Vedi il testo dell'Ordinanza 29 gennaio 2014, Tribunale Regionale della Giustizia Amministrativa di Trento.

 

 

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