Convivenza more uxorio e versamenti nel conto corrente del convivente

Nella convivenza more uxorio i versamenti nel conto corrente del convivente non sono un prestito secondo la Corte di Cassazione (Sentenza 22.1.2014 n. 1277)

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Convivenza more uxorio e versamenti nel conto corrente del convivente

Con una recente sentenza (Sentenza 22.1.2014 n. 1277) la Corte di Cassazione si esprime nuovamente sulla convivenza "more uxorio" ampliandone i confini. Nel caso di specie il convivente versava danaro a più riprese, mensilmente, nel conto corrente della compagna fino a raggiungere un importo non esiguo. Venuta meno l' "affectio coniugalis" ne scaturiva una richiesta di restituzione, accolta in sede di appello.

Nell'affrontare il caso la Corte di Cassazione brevemente ripercorre i principi che incardinano nel nostro ordinamento l'istituto della convivenza more uxorio.
Afferma la corte che "non può omettersi di considerare come le unioni di fatto, nelle quali alla presenza di significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale si associa l'assenza di una completa e specifica regolamentazione giuridica, cui solo l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale ovvero una legislazione frammentaria talora sopperiscono, costituiscano il terreno fecondo sul quale possono germogliare e svilupparsi quei doveri dettati dalla morale sociale, dalla cui inosservanza discende un giudizio di riprovazione ed al cui spontaneo adempimento consegue l'effetto della "soluti retentio", così come previsto dall'art. 2034 c.c."
Richiama la Corte di Strasburgo (cfr., ex multis, sentenza 24 giugno 2010, Prima Sezione, caso Schalk e Kopft contro Austria) in merito all'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, il quale tutela il diritto alla vita familiare, nonché l'art. 2 Cost., che riconosce il valore  e la conseguenza necessità di tutela delle formazioni sociali.

Come è noto, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione si rinvengono oramai numerose e significative pronunce in cui la convivenza more uxorio assume il rilievo di formazione sociale dalla quale scaturiscono doveri di natura sociale e morale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, da cui discendono, sotto vari aspetti, conseguenze di natura giuridica.

Ne consegue, sempre secondo la Suprema Corte, che i "doveri morali e sociali che trovano la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio refluiscono, secondo un orientamento di questa Corte ormai consolidato, sui rapporti di natura patrimoniale, nel senso di escludere il diritto del convivente di ripetere le eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso o in relazione alla convivenza (Cass., 15 gennaio 1969, n. 60; Cass., 20 gennaio 1989, n. 285; Cass., 13 marzo 2003, n. 3713; Cass., 15 maggio 2009, n. 11330".

Ovviamente deve esaminarsi anche il caso concreto e non tutte le elargizioni subiranno la medesima sorte. Si dovrà, infatti, avere riguardo alle modalità dei varsamenti, la concreta ragione e, non da ultimo, la proporzionalità rispetto alle disponibilità economiche dei conviventi.

Aggiunge, infatti, la corte che "per quanto attiene alla qualificazione delle dazioni che costituiscono l'oggetto della controversia, deve in questa sede ribadirsi che non può prescindersi, nell'esaminare la ricorrenza o meno di un adempimento effettuato in virtù di doveri sociali e morali, dall'ambiente socio economico cui appartengono le parti, nonchè da un esame della concreta situazione in cui i pretesi adempimenti risultano effettuati.
Sotto tale profilo, mentre il riferimento, al fine di escludere la contribuzione ad esigenze personali della E., alla percezione di "vitto e alloggio" costituisce un argomento poco felice e mortificante che non necessita di ulteriori commenti
".

E conclude affermando: "Il discrimine fra l'adempimento dei doveri sociali e morali, quale può individuarsi in qualsiasi contributo fra conviventi, destinato al "menage" quotidiano ovvero espressione, come nella specie, della solidarietà fra persone unite da un legame intenso e duraturo, e l'atto di liberalità va individuato, oltre che nella spontaneità, soprattutto nel rapporto di proporzionalità fra i mezzi di cui l'adempiente dispone e l'interesse da soddisfare. Tale requisito, unanimemente riconosciuto dalla dottrina in relazione alle cc.dd. obbligazioni naturali in generale, è stato ribadito da questa Corte proprio con riferimento all'adempimento di doveri morali e sociali nella convivenza more uxorio (cfr. la citata Cass. n. 3713 del 2003)".

 

 

Il testo integrale della Sentenza 22.1.2014 n. 1277:



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. CAMPANILE Pietro - rel. Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente: 

sentenza

sul ricorso n. 2649 dell'anno 2009 proposto da:  E.A. elettivamente domiciliata in Roma, via Gregoriana, n. 4, nello studio dell'avv. prof. Confortini Massimo, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale autenticata nella firma dal notaio Giancarlo Adami il 15 gennaio 2009, Rep. n. 41120;  - ricorrente -  contro  V.B. elettivamente domiciliato in Roma, largo del Teatro Valle, n. 6, nello studio dell'avv. prof. Di Brina Leonardo, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;  - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 1823, depositata in data 5 dicembre 2007; sentita la relazione all'udienza del 20 maggio 2013 del consigliere Dott. Pietro Campanile; sentito per la ricorrente l'avv. Carlo Cicala, munito di delega; sentito per il controricorrente l'avv. Di Brina; udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto dell'eccezione di giudicato sollevata dal controricorrente e per l'accoglimento del ricorso.

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