Corte Costituzionale dichiara illegittima la sanzione per la locazione 'in nero'
Niente canone ridotto per l'inquilino che autodenuncia il contratto di locazione. Corte Costituzionale, sentenza n. 50, depositata il 14/03/2014

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 50, depositata il 14/03/2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 8 e 9 dell'art. 3 del D.Lgs 23/2011, nella parte in cui stabilisce particolari vantaggi per l'affittuario che denuncia il contratto di locazione in nero (specificamente: riduzione del canone in misura pari al triplo della rendita catastale e determinazione della durata contrattuale in anni 4 + 4 decorrenti dalla data dell'autodenuncia).
In particolare, la Corte ha stabilito che il suddetto decreto legislativo travalica la legge delega n. 42, del 05/05/2009, ed è, pertanto, in contrasto con l'art. 76 della Costituzione che disegna i poteri del Governo.
La Corte ha stabilito, altresì, che il suddetto decreto legislativo va a deprimere le entrate Irpef (in contrasto con gli obiettivi della stessa legge delega) ed è in contrasto con l'art. 3 e 42 della Costituzione, in quanto la sanzione ivi prevista è posta solo a carico del locatore sebbene l'obbligo della registrazione incomba anche sul conduttore, creando in questo modo un beneficio su una parte che era obbligata comunque a chiedere la registrazione del contratto.
Inoltre, la disciplina del suddetto decreto non si applica ai locali commerciali, mortificando in eccesso il diritto di proprietà privata.