Corte di cassazione e assegno di mantenimento a figlio universitario fuori-corso

La Corte di Cassazione conferma: corretta la revoca dellÂ’assegno di mantenimento a figlio maggiorenne studente universitario fuori-corso e dotato di capacitaÂ’ lavorativa

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Corte di cassazione e assegno di mantenimento a figlio universitario fuori-corso

Con sentenza depositata il 27 gennaio 2014 numero 1585, la Suprema Corte, ritorna sulla vexata quaestio dei presupposti per la concessione dell’assegno di mantenimento a figlio maggiore di età non auto-sufficiente.

Nella specie, la Corte, rigettando il ricorso proposto dal figlio avverso decisione della Corte Territoriale, in procedimento proposto dal padre di richiesta di modifica delle condizioni di divorzio, si richiama a propria giurisprudenza (che ritiene consolidata) affermando come il mantenimento del figlio maggiorenne debba escludersi qualora lo stesso abbia iniziato ad espletare, sia pure saltuariamente, attività lavorativa, dimostrando adeguate capacità ed autonomia; anche a fronte di un percorso di studi universitari non fecondo.

Un eventuale stato di bisogno, a giudizio della Corte, dovrebbe trovare tutela in diversa domanda di carattere alimentare, istanza i cui presupposti sono, come è noto, differenti rispetto a quelli da cogliere e ponderare in sede di mantenimento.

La decisione, ad una prima lettura, si inserisce nel filone interpretativo tracciato dalla giurisprudenza, anche di merito, più recente e accolto dalla migliore dottrina; indirizzo che assume, come determinante, l’analisi concreta della capacità lavorativa del beneficiario (o richiedente) il mantenimento, capacità che, espressa in termini di adeguatezza, toglie peso a circostanze bensì contingenti (studio, fattori economici del mercato).

Resta, ovviamente, l’analisi del caso concreto con le sue peculiarità, da collocarsi nella cornice delineata.
 

 

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