Corte di Cassazione sul conto corrente cointestato al defunto
Corte di Cassazione, Sentenza 12385/14, sulla possibilità di prelevare danaro dal conto corrente cointestato a seguito di apertura di successione

Parte ricorrente lamentava il fatto che il contitolare di un conto corrente bancario (libretto risparmio) avesse potuto, e la banca avesse permesso di, prelevare l'intero saldo giacente su libretto di deposito dei risparmi tenuto presso un istituto di credito anche dopo il decesso del contitolare del conto correte/libretto, nonostante il ricorrente avesse chiesto il blocco di ogni operazione sul conto motivando proprio con l'avvenuto decesso.
La Corte di Cassazione, con Sentenza del 03/06/2014 n. 12385, conferma il principio di diritto secondo il quale nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicchè il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare (Sez. 1, Sentenza n. 15231/2002).
Di seguito il testo della sentenza del 03/06/2014 n. 12385:
Svolgimento del processo
1.- Con la sentenza impugnata (depositata il 7.12.2006) il Tribunale di Catania, in riforma della decisione del Giudice di pace, ha condannato la s.p.a. Banca Intesa al pagamento in favore di D. C. della somma di Euro 1.217,28, oltre gli interessi maturati al tasso pattuito nel contratto di conto corrente dal 30.9.2003 fino alla data della domanda ed al tasso legale da tale momento fino alla data dell'effettivo pagamento. Inoltre ha dichiarato D.M. obbligata a tenere Banca Intesa spa indenne dalla somma che verrà corrisposta a D.C. e ha provveduto sul regolamento delle spese (per quanto ancora interessa: "Condanna l'appellato al pagamento di ^ delle spese del giudizio di primo grado,..
compensandole per la parte residua;..Condanna l'appellato al pagamento integrale delle spese del presente grado di giudizio..").
Ha osservato il Tribunale che era pacifico, in punto di fatto, che;
- le sorelle D.M. e Co. (de cuius) fossero cointestatarie del c/c n. (OMISSIS) acceso presso la Banca Commerciale Italiana, ag. (OMISSIS);
- in data 12.5.2003 era deceduta D'.Co.;
- unici eredi della de cuius erano D.C. e D. M. in quote eguali;
- alla data del decesso il conto corrente in questione presentava un saldo attivo pari ad Euro 4.869,12 e alla data del 3.11.2003 il saldo era di Euro 1.045,20;
- fin dal 13.5.2003 l'avv. D.C. aveva inviato lettere alla banca appellante contenenti la comunicazione del decesso di D.Co. e richieste in merito al conto cointestato alle proprie sorelle;
- dopo il decesso di D'.Co., la sorella M., cointestataria superstite del c/c, aveva eseguito prelevamenti sul conto corrente.
D.C. sosteneva che la banca dopo il decesso di D'.Co. non avrebbe dovuto consentire alla cointestataria superstite, D.M., il compimento di operazioni di prelievo (tanto più che egli in data 16.5.2003 aveva inviato richiesta di "congelamento" del conto) e di avere diritto a percepire il 50% delle somme depositate sul conto al momento del decesso della propria sorella.
La banca aveva contestato l'ammissibilità della nuova produzione documentale effettuata dall'appellato in grado di appello e contestato l'esistenza nel fascicolo processuale di primo grado della comunicazione datata 16.5.2003 con cui veniva richiesto il "congelamento" del conto.
Il Tribunale, dopo avere ritenuto non opponibile alla banca la lettera con richiesta di congelamento del conto che l'attore assumeva inviata il 16.5.2003, perchè la banca ne aveva contestato la ricezione, ha osservato che ai sensi dell'art. 1298 c.c., D. M. (legittimata da clausola contrattuale e in mancanza di opposizione del coerede a continuare ad operare sul conto), quale cointestataria del c/c, doveva ritenersi titolare del 50% delle somme depositate sul conto; il diritto di D.C., quale erede - insieme a D.M. - di D'.Co., poteva, quindi, esplicarsi esclusivamente sul residuo 50% ed in concorso paritario con D.M.. Talchè la somma spettante all'avv. D. non avrebbe potuto superare il 25% del saldo del conto corrente.
Poichè alla data del 13.5.2003 il saldo del c/c era pari ad Euro 4.869,12, la somma legittimamente spettante all'appellato era pari ad Euro 1.217,28.
1.1.- Contro la sentenza del Tribunale D.C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Ha resistito con controricorso la banca intimata, la quale ha altresì proposto ricorso incidentale affidato a due motivi, resistito con controricorso dal ricorrente principale. Non ha svolto difese l'intimata D.M..
Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c., la ricorrente incidentale ha depositato memoria.
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