Diffamazione: Cronaca e diritto di critica secondo la Corte di Cassazione
Risarcimento danni per diffamazione a mezzo stampa, diritto di cronaca secondo Corte di Cassazione con Sentenza n 18174/14

Interessante caso di richiesta di risarcimento danni per diffamazione a mezzo stampa, compiuta, in realtà, da un portale internet, nei confronti di persona famosa, basato su notizia poi rivelatasi non basata su fatti concreti e veritieri. Fra diritto di cronaca e diritto di critica. Sulla valenza della pronta rettifica o pubblicazione dell'assoluzione in appello.
In merito all'esimente del Diritto di Cronaca ex art. 51 c.p., la Suprema Corte afferma: "la cronaca ha per fine l'informazione e, perciò, consiste nella mera comunicazione delle notizie, mentre se il giornalista, sia pur nell'intento di dare compiuta rappresentazione, opera una propria ricostruzione di fatti già noti, ancorchè ne sottolinei dettagli, all'evidenza propone un'opinione".
Il diritto ad esprimere delle proprie valutazioni, del resto non va represso qualora si possa fare riferimento al parametro della "veridicità della cronaca", necessario per stabilire se l'articolista abbia assunto una corretta premessa per le sue valutazioni. E la Corte afferma, in proposito: "Invero questa Corte è costante nel ritenere che l'esimente di cui all'art. 51 c.p., è riconoscibile sempre che sia indiscussa la verità dei fatti oggetto della pubblicazione, quindi il loro rilievo per l'interesse pubblico e, infine, la continenza nel darne notizia o commentarli ... In particolare il risarcimento dei danni da diffamazione è escluso dall'esimente dell'esercizio del diritto di critica quando i fatti narrati corrispondano a verità e l'autore, nell'esposizione degli stessi, seppur con terminologia aspra e di pungente disapprovazione, si sia limitato ad esprimere l'insieme delle proprie opinioni (Cass. 19 giugno 2012, n. 10031)".
Interessante, poi, la descrizione del requisito della verità obiettiva che compie la sentenza commentata. Afferma la Corte: "Si rammenta che non è ravvisabile il requisito della verità oggettiva, allorquando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false; il che si esprime nella formula che "il testo va letto nel contesto", il quale può determinare un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio".
Peculiare, infine, il dato di fatto sul quale si sofferma la sentenza inerente alle modalità di rettifica e completamento dell'informazione. Parte ricorrente, infatti, asseriva che seppur la notizia avesse riportato i fatti nel modo censurato, nello stesso sito erano state pubblicate notizie ulteriori basate su nuovi fatti che davano, in particolare, atto della sentenza di assoluzione del funzionario criticato nel primo articolo. Con ciò volendo assumere che il sito pubblicante era stato ligio al suo dovere di rettifica e completamento dell'informazione.
La Corte di Cassazione, invece, non accogliendo la critica del ricorrente, non censura la Corte d'Appello la quale, con una motivazione che si può definire "peculiare", ma interessante ai fini della collocazione sistematica del comportamento, ritiene che non si possa pretendere al lettore di "surfare" fra le notizie alla ricerca di una eventuale smentita o fatto avente funzione di completamento della notizia originaria. Quasi a voler suggerire un nuovo principio che, tuttavia, non viene definitivamente elaborato.
Interessante anche il criterio adottato per la quantificazione del danno che, si specifica, non emerge in re ipsa ma va provato specificatamente. Afferma la Suprema Corte: "va ribadito che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come nel caso di lesione al diritto alla reputazione, non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento (Cass. 24 settembre 2013, n. 21865); fermo restando che la prova di tale danno può essere data con ricorso al notorio e tramite presunzioni (cfr. Cass. 28 settembre 2012, n. 16543), assumendo, a tal fine, come idonei parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della persona colpita, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale."
Di seguito il testo della sentenza Corte Cassazione 25/08/2014 n 18174:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
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