Divorzio: conseguenze per la mancata notifica del ricorso nel termine assegnato
Corte di Cassazione (Sentenza 21111/14) in tema di mancata notifica del ricorso in appello in materia di divorzio

Depositato un ricorso in appello in un giudizio per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla prima udienza il legale della ricorrente chiedeva la concessione di un nuovo termine per procedere alla notifica del ricorso, dichiarando di non avervi potuto provvedere per ragioni di salute. La Corte d'Appello rigettava l'istanza e dichiarava improcedibile l'impugnazione.
Impugnato il provvedimento, la Corte di Cassazione, con Sentenza del 07/10/2014 n. 21111, affrontava il caso, accogliendo il ricorso.
La Corte cita come vi sia effettivamente un duplice indirizzo giurisprudenziale in proposito, laddove l'ultimo di questi tende a giustificare il mancato rispetto del termine in questione attribuendogli nessuna efficacia preclusiva, trattandosi di un termine la cui fissazione risponde esclusivamente alla finalità di consentire l'instaurazione del contraddittorio, con la conseguenza che, indipendentemente dalla mancata presentazione di un'istanza preventiva di proroga, l'inutile decorso dello stesso comporta soltanto la necessità della fissazione di un nuovo termine, ove la controparte non si sia costituita, mentre la costituzione di quest'ultima comporta la sanatoria del vizio, con efficacia ex tunc.
Secondo la Suprema Corte tale orientamento sarebbe stato avallato anche dalle Sezioni Unite, le quali, in riferimento al procedimento camerale previsto dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, per l'equa riparazione del danno derivante dall'irragionevole durata del processo, hanno affermato che il principio del giusto processo, sancito dall'art. 6 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dello Uomo e delle Libertà Fondamentali non si risolve nella sola previsione della ragionevole durata dello stesso, ma impone il rispetto di altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo, quali il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio e, in definitiva, il diritto ad un giudizio.
E conclude la la Corte:
"anche nel procedimento di appello avverso la sentenza di divorzio, per il quale la L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 15, si limita a richiamare la disciplina dei procedimenti camerali, il termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione non ha carattere perentorio, con la conseguenza che la sua inosservanza non comporta la dichiarazione d'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, ma impone soltanto, ove l'appellato non si sia costituito, la fissazione di un nuovo termine, avente invece carattere perentorio, mentre la costituzione dell'appellato ha efficacia sanante del vizio di omessa o inesistente notifica, in applicazione analogica del regime previsto dagli artt. 164 e 291 c.p.c.".
Di seguito il testo di Corte di Cassazione Sentenza 07/10/2014 n. 21111
Svolgimento del processo
1. - G.C. propose appello avverso la sentenza emessa il 9 marzo 2011, con cui il Tribunale di Termini Imerese, nel dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio da lui contratto con S. E., aveva posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla donna un assegno mensile di Euro 422,60. All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il difensore dell'appellante chiese la concessione di un nuovo termine per procedere alla notifica del ricorso, dichiarando di non avervi potuto provvedere per ragioni di salute.
2. - Con sentenza del 7 novembre 2001, la Corte d'Appello ha dichiarato improcedibile l'impugnazione, per mancata notificazione del ricorso entro il termine all'uopo fissato, escludendo la possibilità di disporne la proroga, avuto riguardo all'intervenuta scadenza, osservando che l'inesistenza della notifica impediva di disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., applicabile soltanto in caso di nullità, e ritenendo inammissibile anche la rimessione in termini, in quanto dal certificato medico prodotto non risultava un obiettivo impedimento.
3. - Avverso la predetta sentenza il G. propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. La S. non ha svolto attività difensiva.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!