Fallibilità delle cooperative e scopo mutualistico all´esame della Corte di Cassazione

Corte di Cassazione, con sentenza n. 6835 del 24-03-2014, esamina la fallibilità di società cooperativa senza scopo di lucro

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Fallibilità delle cooperative e scopo mutualistico all´esame della Corte di Cassazione


Ricorre alla Corte di Cassazione una società cooperativa agricola dichiarata fallita nonostante il reclamo proposto. La cooperativa aveva lo scopo di raccogliere il prodotto dai soci coltivatori e trattare le migliori condizioni di vendita in nome e per conti degli stessi; dichiarava da statuto l'assenza dello scopo di lucro e la finalità mutualistica.
Riteneva, pertanto, di non poter essere assolutamente soggetta a fallimento per le caratteristiche intrinseche della stessa. Oltretutto, il patrimonio era costituito solamente dal capitale e non distribuiva utili.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6835 del  24 marzo 2014, esamina i diversi profili difensivi mossi dalla società cooperativa.

Innanzitutto ricorda che “nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, grava sull'istante l'onere di provare gli elementi integranti il fatto costitutivo, ovvero la qualità di imprenditore commerciale del soggetto da dichiararsi fallito e lo stato di insolvenza; mentre grava sul fallendo la prova degli elementi impeditivi, estintivi e modificativi, quali la sussistenza delle esclusioni legate al limite dimensionale di fallibilità”.

Non è di per se sufficiente, infatti, dichiarare l'appartenenza della società al novero delle cooperative per essere esclusi dalla procedura fallimentare. L'art. 2545 terdecies, comma 1, seconda parte, infatti, ammette il fallimento delle cooperative che svolgano attività di imprenditore commerciale, stabilendo che esse sono sottoposte "anche" a fallimento, oltre che a liquidazione coatta amministrativa, secondo il criterio discretivo della prevenzione.

La società ricorrente, invero, ha negato la qualità di imprenditore fallibile, evidenziando unicamente la “finalità mutualistica” della stessa.

Osserva la Corte di Cassazione, tuttavia, che “(a) da un lato, l'impresa commerciale non postula il perseguimento di un lucro soggettivo e, (b) dall'altro lato, la cooperativa che abbia fini mutualistici (anche a mutualità prevalente secondo la nozione introdotta dal D.Lgs. n. 6 del 2003) non è per ciò solo sottratta a fallimento”.

E prosegue affermando: “a) Per la qualificazione di un'impresa come commerciale, ciò che rileva, accanto all'autonomia gestionale, finanziaria e contabile, è invero il perseguimento di un c.d. lucro oggettivo, ossia il rispetto del criterio di economicità della gestione, quale tendenziale proporzionalità di costi e ricavi, in quanto questi ultimi tendano a coprire i primi … Persino il fine altruistico, infatti, non pregiudica il carattere dell'imprenditorialità dei servizi resi, qualora quest'ultimi vengano organizzati in modo che i compensi per essi percepiti siano adeguati ai relativi costi” .
Secondo la Suprema Corte infine “la natura commerciale dell'attività svolta da una società cooperativa deriva esclusivamente dalla circostanza obiettiva che essa eserciti (o abbia esercitato) questo tipo di attività; l'indagine sull'accertamento del predetto scopo, quindi, non può ritenersi formalmente preclusa dal fine mutualistico della cooperativa, posto che l'attività commerciale non è incompatibile con la finalità mutualistica. Non è, invero, il fine mutualistico che esclude in sè la natura di imprenditore commerciale di una cooperativa, dato che l'art. 2545 terdecies, come prima l'art. 2540 c.c., ne prevede espressamente la dichiarazione di fallimento, così riconoscendo che queste possono svolgere anche un'attività commerciale“.

La Corte rigettava il ricorso

 



Di seguito il testo integrale della sentenza
 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


... omissis ...

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