Famiglia: la Corte di Cassazione in tema di comodato in ambito familiare

Ancora un intervento della Cassazione in tema di comodato in ambito familiare. Il percorso giurisprudenziale e l'odierno approdo. Corte di Cassazione n. 24838/2014 e n. 24468/2014

- di Avv. Francesca Fioretti
Tempo di lettura: 6 minuti circa
Famiglia: la Corte di Cassazione in tema di comodato in ambito familiare

Sono di pochi giorni fa due ultime pronunce della Suprema Corte in materia di contratto di comodato di immobili, concesso per esigenze familiari, che hanno nuovamente richiamato l’attenzione sulla problematica relativa all’effettiva durata di tali rapporti.

Il tema nel corso degli ultimi anni ha visto, prima l’avvicendarsi di due diversi indirizzi interpretativi, poi l’intervento delle Sezioni Unite che sembra (o quasi …) aver definitivamente chiarito i termini della questione.

Il primo indirizzo – c.d. familiarista – trova il suo fondamento nella pronuncia a Sezioni Unite n. 13603 del 21 luglio 2004, a mente della quale “nell'ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sull'immobile, ma determina concentrazione, nella persona dell'assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto nel contratto, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c.”

Enunciando tale principio, la Suprema Corte ha precisato che la durata del comodato dell'immobile, qualora la scadenza non sia determinata, è strettamente correlata alla destinazione in vista del quale è stato concluso il contratto ed è finalizzata a consentire un godimento esteso a tutti i componenti della comunità familiare. Il vincolo di destinazione dell'immobile, inoltre, non può considerarsi automaticamente caducato per il sopravvenire della crisi coniugale, prescindendo quella destinazione, nella sua oggettività, dalla effettiva composizione, al momento della concessione in comodato, della comunità domestica. Secondo tale interpretazione, quindi, il comodante sarebbe legittimato a richiedere la restituzione del bene solo per un grave ed imprevedibile bisogno del medesimo.

Il secondo orientamento – c.d. contrattualista – fa, invece, riferimento alla sentenza 15986/2010, con la quale i giudici di legittimità, in senso del tutto opposto, stabiliscono che, in caso di concessione in comodato di un immobile da destinare a residenza familiare, l’abitazione deve essere restituita ai suoceri, che la concessero, appunto, in vista di tale scopo, ormai venuto meno per effetto della crisi coniugale. In base alla decisione della Corte, la fattispecie integra il c.d. comodato precario caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vincolo è rimesso in via potestativa alla sola volontà del comodante.

Nel caso in cui sia in atto un comodato precario, senza la previsione di un termine per la restituzione dell’immobile – precisa la Corte – è nella facoltà del proprietario (nel caso di specie i suoceri) chiedere alla ex moglie di lasciare l’alloggio, anche se assegnato alla stessa con provvedimento del giudice. In tal caso la determinazione del termine di efficacia del vinculum iuris costituito tra le parti è rimesso in via potestativa alla sola volontà del comodante che ha la facoltà di manifestarla ad nutum, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che la casa familiare sia stata assegnata, in sede di separazione, al coniuge affidatario dei figli.

A distanza di tre anni, nel 2013, gli ermellini intervengono ancora una volta in una fattispecie in cui, nell’ambito di un giudizio di separazione fra coniugi (in cui il marito era il comodatario), il Giudice aveva assegnato la casa coniugale, oggetto di comodato alla moglie affidataria della prole minore. Aderendo nuovamente alla teoria contrattualistica, la Corte sostiene che le sorti del contratto di comodato non potrebbero vedersi pregiudicate dal provvedimento giudiziale di assegnazione, da considerarsi affatto sostitutivo dell’originario contratto, giacché “negando al comodante la restituzione del bene, se non a certe condizioni, si finirebbe per essere non ossequiosi del codice civile, per cui le aspettative della famiglia non possono annullare i diritti del proprietario comodante".

L’anno successivo, finalmente, le Sezioni Unite con la sentenza n. 20448, depositata il 29 settembre 2014, hanno chiarito e risolto meglio l’empasse degli orientamenti contrastanti, precisando che nel codice civile esistono due diverse forme di comodato: uno in “senso stretto”, con un termine di durata regolato dagli articoli 1803 e 1809 c.c.; e un altro definito “precario”, senza termine di durata di cui all’art. 1810 c.c..

Mentre nel comodato precario ex art. 1810 c.c., è consentito il rilascio al comodatario ad nutum, l’art. 1809 c.c., con termine di durata, è caratterizzato dalla facoltà del comodante di richiedere la restituzione immediata dell’immobile solo in caso di sopravvenienza di un urgente e sopravvenuto bisogno. Ed è a quest’ultima forma contrattuale che andrebbe ricondotto quel comodato di immobile destinato a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario; contratto sorto per uno scopo determinato, quindi per un tempo determinabile per relationem, in considerazione della destinazione della casa familiare ed indipendentemente dall’insorgere di una crisi coniugale.

Riprendendo e riconfermando quell’indirizzo familiarista che sembrava ormai abbandonato, dopo le pronunce del 2010 e del 2013, la Corte afferma che “la risposta è nel segno di rispettare il potere di disposizione del bene, quale esercitato al sorgere del contratto. Se il contratto ancorava la durata del comodato alla famiglia del comodatario, corrisponde al diritto che esso perduri fino al venir meno dell’esigenza della famiglia”.

Di conseguenza il comodante, in sede processuale, potrà chiedere la restituzione dell'immobile solo “in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno”.

Con gli ultimi interventi in ordine di tempo, infine, la Cassazione (sentenza 18 novembre 2014, n. 24468 e 21 novembre 2014 n. 248389), sulla scia della pronuncia di poco precedente, ha ribadito e precisato, ampliando l’argomentazione, quanto già in essa affermato.

Nel primo caso stabilisce, infatti, che il termine del comodato può risultare dall’uso cui la cosa deve essere destinata solo se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo“. In mancanza, invece, di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano ab origine di prestabilirla, “l’uso corrispondente alla generica destinazione dell’immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile ad nutum da parte del comodante, a norma dell’art. 1810 c.c.“.

Nel secondo caso, invece, ribadisce che, laddove non risultino chiare, perché non provate, le esigenze familiari che sottendono alla conclusione del contratto di comodato – per cui occorre far riferimento al momento genetico della formazione della volontà contrattuale –, va favorita la soluzione della cessazione del vincolo, dovendosi desumere che non vi sia stata determinazione del termine di scadenza. Conseguenza è che il comodante può in ogni momento chiedere la restituzione della cosa, senza essere condizionato dalla presenza degli urgenti bisogni di cui sopra si è detto.

Avv. Francesca Fioretti

 

 

Vedasi anche: Corte di Cassazione, sezione III Civile, Sentenza 10 luglio – 18 novembre 2014, n. 24468

 

 

Di seguito il testo di:

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 16 ottobre – 21 novembre 2014, n. 24838
Presidente Finocchiaro – Relatore Lanzillo

 

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 7 settembre 2009 V.A.M. ha chiesto al Tribunale di Roma di dichiarare risolto il contratto di comodato avente ad oggetto un appartamento in Roma, di sua proprietà, che nel 1996 aveva lasciato in uso al figlio, G.D. , che lo abitava con i genitori, allorché si è trasferita con il marito in (omissis) .
Ha dedotto di avere necessità di abitare personalmente l'immobile, essendo rimasta vedova e non in condizione di vivere sola in località isolata, ove trovasi la casa in (omissis) , ma di non averne potuto ottenere la restituzione dal figlio e dalla nuora, T.M.L. , che hanno adibito l'appartamento ad abitazione coniugale.
I convenuti hanno resistito alla domanda.
Il G. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva poiché è sopraggiunto provvedimento del giudice di separazione fra i coniugi, con assegnazione alla moglie della casa coniugale e della custodia dei figli.
La T. ha eccepito trattarsi di comodato destinato ad un determinato uso (abitazione coniugale), non soggetto a scioglimento prima della cessazione dell'uso medesimo, non sussistendone le condizioni.
Il Tribunale ha accolto la domanda attrice e ha ordinato il rilascio dell'appartamento.
Proposto appello dalla T. , a cui ha resistito l'appellata ed ha aderito il G. , con sentenza 12 giugno - 4 luglio 2012 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di scioglimento del contratto e di restituzione dell'immobile, con la motivazione che il comodato era stato concesso perché la casa venisse adibita a residenza della famiglia e che le ragioni addotte dalla V. non giustificano la domanda di restituzione ai sensi dell'art. 1809 cod. civ..
Con atto notificato il 24 gennaio 2013 la V. propone due motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria.
Resiste la T. con controricorso.
Il G. non ha depositato difese.

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati