Inchiesta sulla mediazione (terza parte): le conciliazioni avanti il GdP

Ci si dimentica come l'art. 322 c.p.c. funga da strumento conciliatorio facoltativo da molti anni. Come viene usato ai tempi della mediazione obbligatoria? La terza parte della nostra indagine sulla mediazione

- di Avv. Giorgio Pernigotti
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Inchiesta sulla mediazione (terza parte): le conciliazioni avanti il GdP

Traggo spunto dall'intervista all'Avvocato Debora Ravenna, pubblicata su questo sito, per condividere e sollecitare alcune riflessioni in relazione al procedimento di conciliazione in sede non contenziosa, disciplinato dall'articolo 322 del codice di procedura civile.

Molto è stato scritto sulla natura e sui limiti di tale istituto processuale anche sotto il profilo del suo inquadramento all'interno della cornice della mediaconciliazione. Lo scopo del presente articolo, per desiderio già protestato nei precedenti due interventi, è limitato ad una visione culturale e fenomenica, con qualche circoscritto, per obbligata necessità esplicativa, sconfinamento tecnico-giuridico.

Ho lavorato, nell'intervallo tra l'intervista e oggi, nella ricerca di dati ufficiali, di fonti e di materiale disparato, guidato dall'intendimento di capire se questa forma di conciliazione abbia ricevuto attenzioni dagli operatori del diritto, in quale misura e se possa avere un futuro. Desideravo, prima di inviare l’articolo, consultare un testo richiesto alla biblioteca di Frascati, non ancora giunto a cagione delle festività; ho ritenuto di poterne prescindere, escludendo un nocumento all’integrità della ricerca.

 

LA NORMA

Scelgo di muovere dal testo normativo vigente, l’articolo 322 c.p.c. come novellato a seguito dell'introduzione, nel nostro ordinamento giudiziario, della figura del Giudice di Pace.

"Conciliazione in sede non contenziosa.
1. L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo.
2. Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace.
3. Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio."

A completamento della disciplina, nelle norme di attuazione del codice processuale troviamo gli articoli 68 e 69.

Il primo:
Istanza di conciliazione.
1. L’istanza di conciliazione in sede non contenziosa può essere proposta al giudice di pace con ricorso o verbalmente.
2. Se l’istanza è proposta con ricorso, il giudice di pace fa invitare dal cancelliere le parti a comparire davanti a lui in un giorno e in un’ora determinati per cercare di conciliarle.
3. Se è proposta verbalmente, il giudice di pace redige di essa processo verbale e dà la disposizione di cui al comma precedente.”

Il secondo:
Mancata comparizione della parte invitata.
1. Se la parte invitata non si presenta, il giudice di pace ne dà atto nel processo verbale; di questo la parte istante può ottenere copia”.

 

LA NATURA

Disparate, in dottrina, le tesi sulla natura della conciliazione davanti al Giudice di Pace: giudiziale, amministrativa, di volontaria giurisdizione e così via in ulteriori qualificazioni.

La giurisprudenza (cfr. Cassazione Civile, Sezione Prima, 3 novembre 2011 n. 22818 da CED Cassazione) qualifica il procedimento come di natura amministrativa; segnatamente, la pronuncia citata, scaturisce da una questione avente ad oggetto la possibilità di proseguire, dopo il fallito tentativo di conciliazione, la controversia in sede giudiziale davanti allo stesso giudice, possibilità esclusa dalla Corte.

In questa sede e per i nostri propositi, la qualificazione giuridica interessa (relativamente) poco. Riprenderei le parole del prof. Michele Taruffo pronunciate in occasione di una relazione tenuta presso la Camera di Commercio di Milano, per definire il procedimento “come quasi-giudiziale perché ha luogo davanti al giudice di pace ” .

Invero, la natura del procedimento e soprattutto del verbale esitale hanno rilevanza notevolissima su profili che mi limito, senza pretesa di esaustività, ad accennare, lasciando in sospeso la loro trattazione:

  1. idoneità dell’istanza di conciliazione ad interrompere la prescrizione o ad evitare decadenze;

  2. idoneità dell’istanza e/o del verbale (analisi da compiersi separatamente) a valere quale titolo idoneo per la trascrizione;

  3. effetti del verbale di mancata comparizione sul futuro (eventuale) giudizio;

  4. effetti delle dichiarazioni rese dalle parti nel verbale sul futuro (eventuale) giudizio.

La tesi che si vorrà accogliere riguardo alla natura giuridica dell’istituto porterà, quale conseguenza, l’esame e l’esplicazione di aspetti non trascurabili sia sul piano sostanziale sia su quello processuale. Lascio, a chi desidera approfondire, ogni valutazione, precisando come, in una prospettiva che orbita all’interno della mediaconciliazione, ho registrato che l’aspetto più problematico riguarda la mancata comparizione e la mancata definizione. L’articolo 69 delle disposizioni di attuazione riportato, consente il rilascio di copia del verbale di mancata comparizione: molti autori ritengono che il verbale non possa avere riflesso alcuno sul giudizio contenzioso futuro, neppure in termini di valutazione della condotta delle parti. Ma si tratta di opinione non pacifica.

 

I LIMITI DI ACCESSO

Si è concordi nel ritenere che l’unico limite per l’accesso alla conciliazione sia quello del diritto in controversia: occorre che non si questioni su diritti indisponibili.

In verità, segnalo come nelle pagine di molte Corti presenti sul sito del Ministero della Giustizia, si indica un limite ulteriore: che la controversia non sia riservata, per legge, ad altre procedure di conciliazione.

Lascio in sospeso anche questa questione, limitandomi ad rammentare come la dottrina che ha affrontato il problema appaia divisa in modo netto e con argomenti pregevoli e ben sviluppati.

 

I COSTI

Alle istanze di conciliazione in sede non contenziosa si applica il contributo unificato delle cause contenziose. E’ un dato pacifico. Vi fu incertezza, in sede di prime applicazioni dell’istituto e nella vigenza del sistema superato di pagamento delle spese processuali: molte segreterie ritenevano esenti le istanze di conciliazione, salva la tassazione del contenuto del verbale esitale. Incertezza che venne superata con l’equiparazione, già sotto il regime superato, alle cause contenziose.

 

LA DIFFUSIONE DELL’ISTITUTO

Le fonti da cui ho tratto i dati per analizzare la diffusione dell’istituto nella pratica sono l’ISTAT e la Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia.

Quanto alla prima informazione, è rinvenibile, non aggiornata, a questo link: http://giustiziaincifre.istat.it/Nemesis/jsp/dawinci.jsp?q=pl14-0010011000&an=2007&ig=2&ct=325&id=1A|14A

Dati aggiornati mi sono pervenuti invece, su richiesta specifica, dal Ministero e sono rappresentati nella tabella qui riprodotta:

Movimento delle Conciliazioni non contenziose (ex art. 322 c.p.c.) presso gli Uffici del Giudice di Pace - Anni 2009 - 2011

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

Sopravvenuti

3.605

2.589

2.068

Esauriti

3.826

3.091

2.514

Pendenti al 30.06

1.263

630

733

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di Statistica

Si nota, all’evidenza, il calo nell’accesso al procedimento (dato “sopravvenuti”).

Si possono dare delle motivazioni, azzardare ipotesi; non ritengo sia mio compito. Le ragioni, inoltre, potrebbero essere moltissime e diverse da quella, più frequentemente utilizzata, della scarsa efficacia di un procedimento “mero retaggio” di una società che non esiste più. Si tratta di un argomento che, a tacer d’altro, reca l’ipoteca della storia: lo usavano già, a fine Ottocento, gli studiosi e, in genere, tutti coloro che patrocinavano l’abolizione del Conciliatore nel Codice di Procedura Civile del Regno d’Italia (si vedano i verbali delle sedute della Commissione per il coordinamento dei codici e delle leggi giudiziarie dell’epoca).

 

PROSPETTIVE?

Un balzo indietro, un salto nella storia ritengo possa portarci a riflettere sul futuro dell’istituto.

Il Giudice di Pace, come lo conosciamo oggi, si inserisce in una tradizione che non è mai stata cancellata, bensì coordinata nella sua declinazione sistematica.

TITOLO II. Delle conciliazioni. 19. L’uffizio del conciliatore soprattutto consiste nel procurare con attività, che sieno spente le inimicizie e gli odj fra gli abitanti del comune. 20. Egli dee con uguale zelo adoperarsi, quante volte ne sia richiesto, per comporre fra loro le liti insorte o temute […]22. Potrà aver luogo la conciliazione sempre che le parti possano disporre de’ loro dritti, e non si tratti di materia in cui sieno proibite le transazioni […] 39. Quando la conciliazione non oltrepassi il valore di ducati sei, il processo verbale di conciliazione sarà esecutivo contra le parti intervenute o i loro eredi, a norma dello stabilito nell’articolo 797 delle leggi civili: a qual effetto il conciliatore è autorizzato a dare la spedizione esecutiva del detto verbale nella stessa forma come nelle sentenze. Se poi l’atto di conciliazione oltrepassi il valore determinato di ducati sei, o il valore sia indefinito, e contra terzi, ancorché abbiano causa dalle parti contraenti, l’atto di conciliazione avrà solo forza di scrittura privata. 40. La chiamata o la presentazione volontaria per la conciliazione interrompe la prescrizione, e fa decorrere gl’interessi; purchè la dimanda a comparire in giudizio sia fatta nel corso d’un mese dal giorno della non comparsa, o della non seguita conciliazione.”

(CODICE PER LO REGNO DELLE DUE SICILIE – PARTE TERZA LEGGI DELLE PROCEDURA NE’ GIUDIZI CIVILI – LIBRO I DE’CONCILIATORI – TITOLO II DELLE CONCILIAZIONI – Napoli, 21 Maggio 1819 da Ferdinando I per la grazie di Dio Re del Regno Delle Due Sicilie, di Gerusalemme ec., Infante di Spagna, Duca di Parma, ec.ec.ec.)

TITOLO PRELIMINARE. DELLA CONCILIAZIONE E DEL COMPROMESSO. CAPO I DELLA CONCILIAZIONE 1. I conciliatori, quando ne siano richiesti, devono adoperarsi per comporre le controversie. 2. La conciliazione può aver luogo quando le parti abbiano la capacità di disporre degli oggetti su cui cade la controversia, e non si tratti di materia nella quale siano vietate le transazioni […] 7. Quando l’oggetto della conciliazione non ecceda il valore di lire trenta, il processo verbale di conciliazione è esecutivo contro le parti intervenute, al quale effetto il conciliatore può autorizzarne la spedizione della copia nella forma stabilita per le sentenze. Se l’oggetto della conciliazione ecceda il valore di lire trenta, o il valore sia indeterminato, l’atto di conciliazione ha soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio.”

(CODICE DI PROCEDURA CIVILE DEL REGNO D’ITALIA Dato a Firenze il 25 giugno 1865 da Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà della nazione Re D’Italia).

Mi pare che poco, molto poco sia cambiato. Il testo dell’articolo 322 del nostro codice di procedura civile vigente, unitamente alle disposizioni di attuazione collegate, è forse meno accurato nella disciplina. Lo era, ovviamente, anche prima dell’istituzione del Giudice di Pace.

Ecco rinvenuto quel “filo d’oro” che la cultura giuridica ci mostra.

Nel dibattito sulla formazione del Codice del Regno, i modelli su cui si poteva lavorare per la costruzione del nuovo ordinamento erano molteplici: per quanto ci occupa, la scelta di mantenere la figura del Conciliatore, mutuandolo dal Codice per il Regno delle Due Sicilie, prevalse. Pisanelli, nella sua relazione accompagnatoria del progetto di codice di procedura civile al Senato, nel 1863, scrisse: “La istituzione de’ giudici conciliatori ha fatto buona prova nelle provincie del mezzogiorno. Il loro uffizio è duplice. Sono chiamati a giudicare senza l’osservanza delle forme generali del rito giudiziario sulle controversie di minor valore e di facile soluzione; devono inoltre, sempreché siano richiesti, interporsi per comporre amichevolmente le controversie. Così mentre provvedono al bisogno di una giustizia pronta, non dispendiosa ed essenzialmente locale, esercitano in ciascun comune un uffizio benefico di conciliazione e di concordia.”.

Altro vi sarebbe da aggiungere sul piano storico-giuridico a comprensione del non facile cammino dai codici preunitari al codice del Regno; mi permetto, per chi avesse il piacere di continuare nell’approfondimento, di segnalarvi, le pagine scritte dall’Avvocato Carlo Alberto Calcagno sul suo blog: www.mediaresenzaconfini.org.

Ho fatto un passo indietro per dimostrare come la conciliazione facoltativa sia semplicemente l’espressione di un’essenziale connotazione genetica del Giudice di Pace, accanto alle ordinarie funzioni giurisdizionali contenziose.

Togliere al Giudice di Pace la funzione conciliativa, significa rompere con la tradizione e amputare le prerogative dell’ufficio. Nulla vieta che si possa fare, per carità; culturalmente, dobbiamo esserne consapevoli.

Quali prospettive, allora?

Davvero la conciliazione in sede non contenziosa è un retaggio storico destinato a spegnersi lentamente o, peggio, a venire falciato da una riforma?

Non è facile, comprensibilmente, rispondere.

Senza dubbio, occorre risolvere alcune criticità, ad iniziare dal costo, dalle spese del procedimento sino a giungere alla valenza dei verbali di mancata comparizione in un futuro giudizio, passando attraverso la disciplina della prescrizione e della trascrizione.

Sono fiducioso.

La nuova mediazione non credo possa offuscare la conciliazione di cui stiamo trattando: si tratta di istituti che possono convivere tra loro e rafforzarsi.

Le parti, nel procedimento davanti al Giudice di Pace, giocano un ruolo fondamentale: possono agire da sole, l’istanza può essere proposta a voce al Giudice che la raccoglierà e ne curerà la notifica alla parte avversa.

Come abbiamo avuto modo di constatare nella prima parte di questa inchiesta, il deficit informativo pare notevole e va colmato. Per piccole controversie, le parti debbono sapere che esiste un Giudice che potrà ascoltarle e mediare, cui potranno rivolgere domande per sopire dubbi, giungendo ad una definizione amichevole in tempi brevi.

Come colmare la disinformazione?

Che non sia questa la domanda cruciale su cui si gioca ogni prospettiva?

 

Avv. Giorgio Pernigotti

 

NOTA BIBLIOGRAFICA.

Per non appesantire il lavoro, definito nelle sue pretese, ho omesso di indicare, eccezion fatta per le fonti relative ai dati statistici, i riferimenti dei testi consultati. Prometto di fornirli a chi me ne faccia richiesta via mail o tramite la redazione.

 

 

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