Lavoro del familiare nella societa' di famiglia: impresa familiare o societa'?
Impresa familiare (230bis c.c.) e socio di una societa' con i parenti. Si esprimono le Sezioni Unite a dirimere un contrasto giurisprudenziale (Cass. 23676/14)

Il lavoro prestato da un familiare all'interno della società dei propri stretti parenti integra la fattispecie dell'impresa familiare disciplinata dall'art. 230-bis del codice civile? Sulla dibattuta questione interviene la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con l'intento di dirimere un annoso contrasto giurisprudenziale.
Nel caso di specie Tizio aveva lavorato con la sorella e poi con i figli di lei in una società avente ad oggetto la gestione di un bar. Cessata la collaborazione, contro la sua volontà, Tizio ricorreva alle vie giudiziarie per sentire riconoscere il proprio diritto alla partecipazione agli utili e al mantenimento così come previsto dall'art. 230bis c.c.
Dopo i due gradi di giudizio, adita la Corte di Cassazione, il caso veniva assegnato alle Sezioni Unite.
La Suprema Corte, richiamando i diversi indirizzi giurisprudenziali che erano maturati in casi analoghi, propende per la soluzione negativa al quesito. Afferma: "Al riguardo, è comune l'opinione che l'istituto dell'impresa familiare, introdotto con la riforma del diritto di famiglia (art.89 legge 19 maggio 1975 n. 151), in chiusura di regolamentazione del regime patrimoniale della famiglia, abbia natura residuale rispetto ad ogni altro rapporto negoziale eventualmente configurabile: come si evince dallo stesso incipit dell'art.230 bis cod. civ.a norma ("salvo che sia configurabile un diverso rapporto")".
Qualora, pertanto, il rapporto sociale sia già esattamente inquadrato in uno degli schemi standard previsti dal codice civile non vi è motivo per applicare l'istituto dell'impresa familiare.
Le Sezioni unite, a composizione del contrasto, hanno quindi escluso l’applicabilità dell’art. 230 bis cod. civ. ad una impresa gestita in forma societaria, di qualunque tipo essa sia.
Di seguito il testo della Sentenza n. 23676 del 06/11/2014 Corte di Cassazione a Sezioni Unite:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3 maggio 2006 il sig. __________ conveniva dinanzi al Tribunale di Torino i sigg. _______ e _________, figli della propria sorella - in proprio, e la prima anche nella qualità di socia accomandataria della ________ di ___________ - esponendo
- che la predetta società, avente ad oggetto la gestione di un bar, era stata costituita formalmente dai soli convenuti, nelle rispettive vesti di accomandataria ed accomandante, per poter fruire degli incentivi per la giovane imprenditoria femminile;
- che peraltro egli aveva provveduto alla ristrutturazione dei locali, ai rapporti con i fornitori e prestato quotidianamente la propria opera nella conduzione del bar, fino al 31 ottobre 2002, data in cui aveva cessato la collaborazione, stante l'altrui rifiuto di consentirgli l'ingresso nella società.
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