Marca da 27 euro: alcune precisazioni del Ministero della Giustizia
Una Circolare ministeriale chiarisce alcuni ambiti di applicabilità delle anticipazioni forfettarie da unire al contributo unificato

Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia ha diramato una Circolare, datata 12 maggio 2014, con la quale espone alcuni importanti chiarimenti in ordine alla riscossione dell'importo forfetizzato previsto dall'art. 30 del Testo Unico Spese di Giustizia.
Il Ministero della Giustizia ha risposto a quesiti che riguardavano l'applicabilità delle anticipazioni forfettarie in alcuni peculiari procedimenti di Volontaria Giurisdizione, e precisamente per le istanze promosse avanti il Giudice Tutelare, la nomina dell'esecutore testamentario, le curatele dell'eredità giacente).
Per quanto riguarda i ricorsi al Giudice Tutelare, scrive la circolare, "solo i ricorsi promossi dinanzi al Tribunale, in quanto procedimenti autonomi, possono essere assoggettati al versamento dell'importo forfettario previsto dall'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002". Le frequenti istanze, ad esempio, che potrebbero essere proposte anche verbalmente, ai sensi dell'art. 43 co. 2 delle disp. att. cod. prov. civ. non danno luogo all'apertura di procedimenti.
Quanto all'eredità giacente, anche in tal caso si distingue se l'istanza dia luogo ad una procedura nuova ed autonoma o se vada ad inserirsi in un procedimento già aperto.
Ad esempio, scrive la Circolare, "le istanze presentate dal curatore al giudice che l'ha nominato non danno luogo all'apertura di autonomi procedimenti ma costituiscono modalità attraverso le quali viene esercitata dal giudice la vigilanza sull'operato del curatore".
Diversamente le istanze del Curatore dirette ad ottenere l'autorizzazione alla vendita, ad esempio, di immobile. Tale istanza da luogo all'apertura di un procedimento del tutto autonomo di competenza del Tribunale. In tal caso, scrive la Circolare "è dovuto il versamento sia del contributo unificato che dell'importo forfettario". Analogo discorso per l'istanza volta ad ottenere la proroga dei termini di durata dell'ufficio di esecutore testamentario. Anche in questo ultimo caso vi è l'apertura di un procedimento che si conclude con una ordinanza reclamabile.
In sostanza la scriminante consiste, appunto, nell'apertura o meno di autonomo giudizio.
Vedi il testo della Circolare Ministeriale 12/5/2014