Morte di un lavoratore per infarto da stress lavorativo: Corte di Cassazione
Corte di Cassazione 9945/14 sulla responsabilità del datore di lavoro in caso di stress lavorativo

Continua il processo evolutivo che vuole l’uomo lavoratore al centro delle tutele lavoristiche e giurisprudenziali. Si è diffuso, soprattutto in questo periodo di carenza di lavoro, un vero e proprio gioco di forze abusate dal datore di lavoro sui propri dipendenti. Pur di non rischiare la perdita del posto di lavoro, spesso si subisce ogni angheria e si è disposti a lavorare ininterrottamente senza pause giornaliere, né ferie, né riposi. Nel frattempo, il datore di lavoro richiedendo ai propri dipendenti molte ore di lavoro in più evita nuove assunzioni, nuovi costi, nuovi vincoli.
Questa sentenza, allora, diventa particolarmente indicativa. Cosa vuol dire morire di stress e stanchezza sul lavoro oggi e perché il sistema ci sta portando a contrattare al ribasso sulla nostra salute e sui nostri diritti indisponibili?
Il caso affrontato dalla Suprema Corte, Sez. Lavoro, nella sentenza n. 9945 dell’8 maggio 2014, riguarda la morte di un lavoratore a seguito dell'infarto del miocardio; la Corte di appello di Roma, con sentenza del 24 maggio 2011, riformando la pronuncia di primo grado accoglieva il ricorso presentato dal coniuge e condannava la società datrice di lavoro al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di euro 434.137,00 in favore della stessa e della somma di euro 425.412,00 in favore della figlia minore oltre agli accessori.
Per i giudici di secondo grado, infatti, era stata accertata la responsabilità datoriale della morte del lavoratore che, come si legge nella sentenza, si era trovato ad operare, negli ultimi mesi del suo rapporto di lavoro "...in condizioni di straordinario aggravio fisico: l'attività lavorativa si era intensificata fino a raggiungere ritmi insostenibili; l'impegno lavorativo era stato continuativo secondo una media di circa undici ore giornaliere e aveva comportato il protrarsi dell'attività a casa e fino a tarda sera; gli svariati e complessi progetti erano stati affidati alla gestione diretta dello S. senza affiancamento di collaboratori ".
Viene riscontrato e riconosciuto, dunque, un nesso eziologico di causalità tra i ritmi lavorativi stressanti ed eccessivi del dipendente e l'infarto che lo ha colpito, nesso confermato anche dalla CTU medico-legale in base alla quale "l'infarto era correlabile, in via concausale, con indice di probabilità di alto grado, alle trascorse vicende lavorative".
Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza dei giudici di secondo grado sotto molteplici profili così come la società assicuratrice. Gli eredi hanno presentato controricorso.
La costruzione della decisione conclusiva a favore degli eredi del lavoratore morto avviene in lettura combinata delle norme fondamentali del codice civile vigente.
Innanzitutto, in forza dell’art. 2087 c.c., la responsabilità del modello organizzativo e della distribuzione del lavoro fa carico al datore di lavoro che, come da consolidata giurisprudenza, "non può sottrarsi agli addebiti per gli effetti lesivi della integrità fisica e morale dei lavoratori che possano derivare dalla inadeguatezza del modello adducendo l'assenza di doglianze mosse dai dipendenti".
Sotto questo profilo, precisa la Suprema Corte, essendo il datore di lavoro l’unico soggetto titolare del potere di direzione e di organizzazione dell’impresa, egli non può giustificare di ignorare le particolari condizioni di lavoro in cui le mansioni affidate ai lavoratori vengono in concreto svolte; tale principio, del resto, discende dall'art. 2086 c.c. in base al quale "L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori". Questo disposto costituisce, per definizione, l'elemento qualificante del lavoro subordinato ex articolo 2094 del codice civile.
Sottolinea, pertanto, ancora la Suprema Corte, che deve presumersi, salvo prova contraria, la conoscenza "in capo all'azienda, delle modalità attraverso le quali ciascun dipendente svolge il proprio lavoro, in quanto espressione ed attuazione concreta dell'assetto organizzativo adottato dall'imprenditore con le proprie direttive e disposizioni interne". Non può, perciò, non esserci logica conoscenza delle modalità esecutive ed organizzative del lavoro da parte di chi ex lege le stabilisce in via esclusiva. Sarebbe un’ignoranza inconciliabile.
Sull’argomento non va dimenticato, inoltre, che il datore di lavoro ha altresì l'obbligo di conoscere e di valutare tutti i rischi secondo le norme del d.lgs. n. 81/2008. Tra questi rischi, rientrano anche quelli da stress lavoro-correlato che si valutano attraverso gli indicatori di contenuto del lavoro, gli indicatori aziendali (infortuni, assenze per malattia, turnover, procedimenti disciplinari, altri) e gli indicatori di contesto del lavoro (evoluzione della carriera, autonomia decisionale, altri). Tutti questi indicatori diventano i parametri fondamentali per la valutazione preliminare dei rischi ed è ineccepibile che il datore non li conosca.
In conclusione, si rammenta che se è vero che l'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva e che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente o delle condizioni di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, è altresì vero che, ove il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze, sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (Cass. n. 2038 del 2013).
La giustizia, dunque, ha dato ragione alla parte lesa con tutte le enormi difficoltà probatorie del caso.
Le riflessioni sul fatto potrebbero essere molteplici e di vario spessore. Aldilà dell’aspetto economico e giuridico, tutta la società dovrebbe fermarsi un po’, uscire dalla frenetica mentalità del “prodotto” sfrenato e creare ritmi e strumenti per una migliore qualità della vita. Risulta, alquanto, assurdo che questa logica produttiva nata per creare strumenti migliorativi per la vita umana ha, oggi più che mai, un’inversione di tendenza tutta negativa: invece di migliorarci la vita, ce la sta peggiorando, appesantendo, demotivando, annullando la sfera emotiva dell’uomo. Si lavora in troppi casi per subire di tutto ma per avere spesso un’opulenza non necessaria; dall’altro lato, non si lavora finendo troppo spesso tra gli esclusi dalla catena dei prodotti standard realizzati da chi lavora!Forse davvero la standardizzazione dei modelli economici-sociali sta giungendo ad una drammatica deriva ma questo è solo un pensiero poetico su un auspicabile ritorno alla semplicità.
Infortunio - Decesso del lavoratore per infarto - Condizioni di lavoro gravose ed esorbitanti dai limiti della normale tollerabilità - Modello organizzativo e distribuzione del lavoro - Carenze delle misure di prevenzione organizzative - Nesso causale tra attività lavorativa e manifestazione dell'infarto letale - Responsabilità del datore di lavoro -Valutazione - Sussiste
Massima: Il datore di lavoro è responsabile dell'infarto del lavoratore qualora non abbia conformato il suo potere direttivo-organizzativo ai vincoli imposti dall'art. 2087 c. c. , in particolare, abbia sottoposto il lavoratore a carichi di lavoro oggettivamente gravosi ed esorbitanti dai limiti della normale tollerabilità. Nel caso di specie, infatti, l'attività del lavoratore deceduto si era intensificata fino a raggiungere ritmi insostenibili; l'impegno lavorativo era stato continuativo secondo una media di circa undici ore giornaliere e aveva comportato il protrarsi dell'attività a casa e fino a tarda sera; gli svariati e complessi progetti erano stati affidati alla gestione diretta del lavoratore senza affiancamento di collaboratori. Pertanto, sussiste un nesso causale tra attività lavorativa e manifestazione dell'infarto letale sulla base di un indice di probabilità di alto grado, marcata o qualificata e, quindi, ben oltre il livello della mera possibilità teorica, con la conseguente responsabilità datoriale. Inoltre, la responsabilità del modello organizzativo e della distribuzione del lavoro fa carico al datore di lavoro che non può sottrarsi agli addebiti per gli effetti lesivi dell'integrità fisica e morale dei lavoratori che possano derivare dall'inadeguatezza del modello adducendo l'assenza di doglianze mosse dai dipendenti o, addirittura, sostenendo di ignorare le particolari condizioni di lavoro in cui le mansioni affidate ai lavoratori vengono in concreto svolte.
Il testo della sentenza: Cass., sez. lav., 8 maggio 2014, n. 9945
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Roma, I.F. agiva, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sulla figlia minore S.A. , per ottenere la condanna della soc. Ericsson Telecomunicazioni, quale responsabile ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., al risarcimento dei danni patrimoniali e morali derivanti dal decesso del congiunto S.S. , avvenuto per infarto del miocardio.
A sostegno della domanda deduceva che il coniuge, svolgendo mansioni di quadro, si era trovato ad operare, negli ultimi mesi del suo rapporto di lavoro, in condizioni di straordinario aggravio fisico: l’attività lavorativa si era intensificata fino a raggiungere ritmi insostenibili; l’impegno lavorativo era stato continuativo secondo una media di circa undici ore giornaliere e aveva comportato il protrarsi dell’attività a casa e fino a tarda sera; gli svariati e complessi progetti erano stati affidati alla gestione diretta dello S. senza affiancamento di collaboratori.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 24 maggio 2011, riformando la pronuncia di primo grado, accoglieva la domanda e condannava la soc. Ericsson Telecomunicazioni al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di Euro 434.137,00 in favore di I.F. e della somma di Euro 425.412,00 in favore di S.A. , oltre accessori, osservando che le allegazioni di parte ricorrente erano risultate comprovate in giudizio e che, secondo le condivisibili conclusioni del C.t.u. medico-legale nominato in corso di giudizio, l’infarto era correlabile, in via concausale, con indice di probabilità di alto grado, alle trascorse vicende lavorative. In accoglimento della domanda di garanzia svolta dalla società convenuta, dichiarava l’obbligo della società Milano Assicurazioni di tenere indenne la Ericsson Telecomunicazioni per l’importo complessivo di Euro 309.874,00, oltre accessori.
Per la cassazione di tale sentenza la soc. Ericsson Telecomunicazioni propone ricorso sulla base di sei motivi, cui resistono con controricorso le eredi S. .
La soc. Milano Assicurazioni aderisce ai primi cinque motivi del ricorso principale e resiste al sesto motivo, proponendo a sua volta ricorso incidentale nei confronti della Ericsson Telecomunicazioni, che resiste con controricorso.
Avverso tale ricorso incidentale anche le eredi S. resistono con controricorso.
Hanno depositato memorie difensive ex art. 378 cod. proc. civ. la ricorrente principale e la ricorrente incidentale, nonché I.F. .
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