No alla riconvenzionale dell´ingiungente secondo la Corte di Cassazione
Sentenza della Corte di Cassazione n. 51 del 3 gennaio 2014 in tema di ammissibilità della proposizione di riconvenzionale da parte del convenuto opposto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo

La Corte di Cassazione con sentenza n. 51 del 3 gennaio 2014 ha affrontato il tema della possibilità o meno della proposizione di una domanda riconvenzionale da parte del convenuto opposto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie la Suprema Corte è intervenuta su di una questione di compensi professionali dell'avvocato.
Questi, dopo avere notificato un decreto ingiuntivo per il recupero del proprio compenso professionale, e dopo avere subito l'opposizione, si costituiva nel relativo giudizio "rilanciando" con una nuova domanda di pagamento di ulteriori somme da prestazione professionale, sempre formulata nei confronti dell'opponente ingiunto.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha stabilito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto non può chiedere ulteriori compensi in via riconvenzionale.
Il tema è quello della domanda nuova nel giudizio già instaurato. L'attore opponente è convenuto sostanziale e la replica nei confronti dell'ingiungente soggiunge come ulteriore difesa di parte attorea; parte attorea che ha già formulato una sua propria domanda in sede di ricorso monitorio.
Afferma la Corte: "Nel giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione a decreto ingiuntivo solo l'opponente, in virtù della sua posizione sostanziale di convenuto, è legittimato a proporre domande riconvenzionali, e non anche l'opposto, che incorrerebbe, ove le avanzasse, nel divieto (la cui violazione è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità) di formulazione di domande nuove, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale proposta dall'opponente, la parte opposta venga a trovarsi, a sua volta, nella posizione processuale di convenuta (Cass. nn. 5071/09, 13086/07, 18767/04 e 16331/02)".
Di seguito il testo della sentenza Cassazione civile Sez. II, n. 51 03 gennaio 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo - Presidente -
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere -
Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. MANNA Felice - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
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