Non è rapina se manca il collegamento diretto tra la violenza e la sottrazione
Corte di Cassazione (sentenza 3634 del 15.01.2014) sugli elementi distintivi della rapina dal reato di furto

La corte di Cassazione Penale Sezione II in questa recente sentenza (n.3634 del 15.01.2014) ha chiarito il rapporto causale che deve sussistere tra i requisiti oggettivi del reato di rapina: la violenza e l’impossessamento di cosa mobile altrui.
In particolare la Suprema Corte afferma che per potersi effettivamente parlare di rapina e non di furto è necessario che tra la violenza e l’impossessamento vi sia un rapporto causale diretto.
In pratica il proposito e la volontà di sottrarre la cosa dovrebbero generarsi nell’autore della rapina prima dell’attuazione della violenza e quest’ultima dovrebbe conseguentemente costituire un’attività necessaria o comunque causalmente orientata a realizzare la sottrazione.
In mancanza di questo necessario collegamento causale non potrà che parlarsi di furto.
Nel caso di specie l’autore aveva percosso la vittima per una finalità diversa rispetto alla sottrazione della cosa mobile (egli voleva punire la persona offesa ritenendola causa del licenziamento subito).
Successivamente alle percosse l’autore del delitto si determinava a sottrarre alla vittima il portafoglio e una collana d’argento, ma tale proposito sorgeva solo successivamente alla commissione dell’atto violento.
Pertanto nella condotta del soggetto agente mancava il necessario collegamento causale tra la violenza e l’impossessamento, ovvero la seconda non costituiva conseguenza diretta della prima e per tale ragione la Corte di Cassazione riteneva sussistente il delitto di furto anziché quello di rapina.