Nullità della compravendita immobiliare per mancata dichiarazione di congruità catastale
Cassazione 8611/14, Necessaria l'identità catastale dell'immobile così come dichiarato nella compravendita immobiliare

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8611 dell'11 aprile 2014, si esprime nuovamente sugli effetti della mancata verifica della regolarità catastale dell'immobile compravenduto.
Come è noto, in applicazione dell’art.19 della Legge n. 122/2010, in materia di compravendita immobiliare, è sancito l’obbligo del venditore di rendere la dichiarazione relativa alla corrispondenza delle unità immobiliari vendute alle risultanze catastali.
Con il predetto articolo viene sanzionata la mancanza di congruità e rispondenza oggettiva delle unità immobiliari urbane con le identificazioni catastali di riferimento.
Secondo la Corte di Cassazione, l’onere di rendere la dichiarazione di conformità, che per la citata Legge n. 122/2010 nonché per l’art.41 della L. 47/85 ed il Testo Unico L. 380/01 è stato posto in capo ai venditori, non può essere assolto tramite la semplice allegazione della planimetria catastale, poiché la norma è tesa a ”far emergere eventuali fenomeni di elusione o evasione fiscale nel settore degli immobili urbani a causa del mancato aggiornamento dei dati oggettivi di tali immobili, ai quali può corrispondere una maggiore redditività reale rispetto a quella emergente dal catasto”.
La sanzione civile prevista è quella della nullità dell'atto, assai rilevante sotto il profilo delle possibili conseguenze.
Scrive la Corte di Cassazione: “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Per dati catastali si intende ogni dato nella sua interezza, anche i dati non strettamente legati alle planimetrie, come ad esempio l’esatto Codice fiscale o la dichiarazione della quantità di vani dichiarati. Tale rispondenza, abbiamo detto, deve essere dichiarata in atto dai venditori o, in alternativa, con l'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione di variazioni al Catasto.
La sentenza è stata, in conclusione, così massimata:
"la vendita immobiliare priva della dichiarazione di coerenza dei dati catastali, prescritta dall’art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in legge n. 122 del 2010, non soddisfa la “ratio” pubblicistica di contrasto all’evasione fiscale ed è affetta da nullità assoluta, conseguendone la responsabilità disciplinare del notaio rogante".