Privilegio ex art. 2751 bis n. 3) dell´Agente - intervengono le Sezioni Unite

Sezioni Unite con sentenza n. 27986 del 16 dicembre 2013 in merito all´applicabilità del privilegio nel caso di società di capitali esercente attività di agente

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Privilegio ex art. 2751 bis n. 3) dell´Agente - intervengono le Sezioni Unite

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute (Sentenza n. 27986 del 16 dicembre 2013) a dirimere un contrasto in ordine all'applicaiblità o meno del privilegio che assiste l'Agente quando sia costituito in forma di società di capitali. Si tratta del privilegio previsto dall’art. 2751-bis, n. 3, cod. civ. (che recita: "le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo").

La questione era stata sottoposta anche all'esame della Corte Costituzionale la quale si era limitata ad una reiezione della istanza per infondatezza pur dando, come sovente accade, indicazioni importanti sull'esatta interpretazione della normativa vigente.
La Suprema Corte riprende le motivazioni e dopo un articolato intervento ricostruttivo stabilisce che

"la disposizione, di cui all'art. 2751-bis, numero 3), cod. civ., inserito dall'art. 2 della legge 29 luglio 1975, n. 426 (Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi) - secondo la quale «Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: [...] 3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo» -, deve essere interpretata, in conformità con l'art. 3 Cost. ed in sintonia con la ratio dello stesso art. 2751-bis cod. civ., nel senso che il privilegio dei crediti ivi previsto non assiste i crediti per provvigioni spettanti alla società di capitali che eserciti l'attività di agente".

 

Di seguito il testo della sentenza n. 27986 del 16 dicembre 2013:

 

Svolgimento del processo

1 - A seguito di opposizione allo stato passivo della Liquidazione coatta amministrativa della s.p.a. Sanremo Assicurazioni e Riassicurazioni, proposta dalla s.r.l. Di Bella Assicurazioni ai sensi degli artt. 209 e 98 della legge fallimentare, il Tribunale di Roma, accogliendo la domanda della opponente, ammise un credito di quest'ultima, pari a £ 67.411.115, derivante dal rapporto di agenzia intrattenuto dalla Società Di Bella con la Società Sanremo, riconoscendo allo stesso credito collocazione privilegiata, ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 3), cod. civ.

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