Profili sui social network e il reato di Sostituzione di Persona

Rischia di integrare il reato di cui all'art 494 del codice penale chi crea profilo falso sui social network o crea una falsa casella di posta elettronica: un intervento della Corte di Cassazione (sentenza 25774/14)

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Profili sui social network e il reato di Sostituzione di Persona

Nalla creazione di un account presso un social network devono essere rispettate alcune regole; la più importante è che chi si registra non deve simulare di essere una persona diversa. La Corte di Cassazione, con Sentenza n° 25774 del 16/06/2014 ha affrontato il caso di un account cosiddetto "fake" e ha richiamato propri precedenti anche in materia di caselle di posta elettronica create simulando l'appartenenza ad altra persona.

Il delitto di sostituzione di persona è previsto dall'art. 148 del codice penale:

Art. 494.
Sostituzione di persona.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un anno.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva creato un profilo sul social network Badoo denominato "(OMISSIS)", riproducente l'effige della persona offesa, con una descrizione tutt'altro che lusinghiera (ad esempio nelle informazioni personali era riportata la dicitura "Mangio solo cibo spazzatura e bevo birra... quando mi ubriaco vado su di giri") e con tale falsa identità usufruiva dei servizi del sito, consistenti essenzialmente nella possibilità di comunicazione in rete con gli altri iscritti (indotti in errore sulla sua identità) e di condivisione di contenuti (tra cui la stessa foto ritraente il C.).

La materia delle simulazioni costituisce un tema caldo, legato all'uso della tecnologia. Un provvedimento in materia è di recente arrivato anche dal Garante della Privacy; vedasi commento in "Vietati gli scherzi telefonici: intervento del Garante Privacy".

 

Di seguito il testo della Corte di Cassazione, con Sentenza n° 25774 del 16/06/2014
 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente -
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere -
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere -
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere -
Dott. LIGNOLA Ferdinando - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

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