Reclamo e mediazione nel contenzioso tributario dopo la legge di stabilità 2013

La modifica all’istituto del reclamo e della mediazione nel contenzioso tributario dopo la legge di stabilità 2013

- di CdL Gianna Elena De Filippis
Tempo di lettura: 5 minuti circa
Reclamo e mediazione nel contenzioso tributario dopo la legge di stabilità 2013

Stante la definizione normativa di cui al d.lgs. n. 546/1992, contenente disposizioni sul processo tributario, il contenzioso tributario riguarda ogni lite tra contribuente e amministrazione finanziaria ed ha ad oggetto tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, il contributo per il servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, gli interessi e ogni altro accessorio.

Trattasi di un processo assolutamente sui generis, totalmente svincolato dalla giurisdizione civile, penale ed amministrativa, presieduto dalle commissioni tributarie provinciali e regionali, anch’esse “anomale” nella composizione; in via meramente marginale, si applicano le norme del codice di procedura civile.

La legge n. 111/2011 ha introdotto nel testo normativo già citato l’articolo 17-bis, Il reclamo e la mediazione, disponendo che per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all’articolo 48 (entro la prima udienza).

La presentazione del reclamo è stata, fino alle modifiche introdotte dalla legge di stabilità, legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 611, condizione di ammissibilità del ricorso.

In particolare, per effetto delle sopravvenute modifiche legislative;
• la presentazione del reclamo (o istanza di mediazione) diventa condizione di procedibilità e non più di ammissibilità del ricorso;
• la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato sono sospesi ex lege in pendenza del procedimento di mediazione, a prescindere dalla presentazione di una richiesta di parte; pertanto, a seguito della ricezione dell’istanza, l’Ufficio durante il procedimento di mediazione; 
   - non procede all’affidamento del carico, qualora l’atto impugnato sia un accertamento esecutivo o una successiva intimazione di pagamento di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
  - comunica all’Agente della riscossione la sospensione della riscossione se l’atto impugnato è un ruolo;
  - non procede nell’iscrizione a ruolo negli altri casi.
si applicano “ le disposizioni sui termini processuali”, quali ad esempio le regole per il computo dei termini e la sospensione nel periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, anche al termine di 90 giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento di mediazione;
la mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi; per i contributi previdenziali e assistenziali non sono dovuti né sanzioni né interessi.

Le modifiche di cui alla legge di stabilità, legge n. 147/2013, si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge medesima, ossia dal 2 marzo 2014.

Conformemente a quanto già esplicato nella circolare Ag. Entrate n. 9/E del 2012, per “atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge” si intendono gli atti ricevuti dal contribuente a decorrere dal 2 marzo 2014.
Continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni con riferimento alle istanze presentate avverso atti notificati antecedentemente alla predetta data.

La nuova disciplina è altresì applicabile alle istanze riguardanti il rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori qualora, alla data del 2 marzo 2014, non sia già decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza di rimborso.

Le modifiche non si applicano alle istanze relative ai rifiuti taciti per i quali, alla predetta data, sia già decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso. Con riferimento a tali controversie, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni e i chiarimenti forniti con la circolare Ag. Entrate n. 9/E del 2012.

Si ricorda, infine, che l’istituto della mediazione tributaria non si applica alle controversie riguardanti i rifiuti taciti per i quali alla data del 31 marzo del 2012 era già decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza di rimborso.

Nel dettaglio, dunque, l’articolo 1, comma 611, della legge n. 147 del 2013, ha sostituito il comma 2 dell’articolo 17-bis del d.lgs. n. 546/1992 con il seguente: La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l’Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio può eccepire l’improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l’improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione.

Dunque, dopo il compimento di 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio, decorrono i termini previsti per il compimento degli atti processuali (deposito del ricorso, delle controdeduzioni, di memorie e documenti, altri) e per l’adozione dei provvedimenti giudiziali, posto che, come si afferma al comma 9 dell’articolo 17-bis, a partire da tale data “il reclamo produce gli effetti del ricorso”.

A seguito di presentazione dell’istanza, si attiva il procedimento di mediazione che deve essere concluso entro 90 giorni dalla ricezione della stessa da parte dell’Ufficio; qualora non venga adottato un provvedimento di accoglimento totale o formalizzato un accordo di mediazione, decorso il predetto termine, l’istanza produce gli effetti del ricorso e il contribuente, se intende costituirsi, deve farlo nei successivi 30 giorni.

Il ricorso depositato dal contribuente in Commissione tributaria prima del decorso del predetto termine di 90 giorni è improcedibile.

L’improcedibilità può essere eccepita dall’Ufficio, in sede di rituale costituzione in giudizio, ossia mediante il deposito delle controdeduzioni di cui all’articolo 23, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, entro il termine di 150 giorni dalla presentazione dell’istanza ai sensi del combinato disposto degli articoli 17-bis e 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 (90 giorni per lo svolgimento del procedimento di mediazione + 60 giorni per la costituzione in giudizio del resistente).

Se il Giudice fissa l’udienza per una data antecedente al termine di cui all’articolo 17-bis (90 giorni per lo svolgimento del procedimento di mediazione + 60 giorni per la costituzione in giudizio dell’Ufficio + 30 giorni per l’invio dell’avviso di trattazione), l’Ufficio, prima dell’udienza, si costituisce in giudizio, eccepisce l’improcedibilità del ricorso e chiede il rinvio dell’udienza, in applicazione del combinato disposto degli articoli 17-bis, 30 e 31 del d.lgs. n. 546/1992, al fine di consentire il corretto e tempestivo esercizio del diritto di difesa.

Qualora il Giudice non accolga l’eccezione di improcedibilità e da ciò derivi un ostacolo alla difesa dell’Ufficio, la sentenza emessa all’esito del giudizio può essere impugnata anche per violazione dell’articolo 17-bis del d.lgs. n. 546/1992.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 il contributo unificato va calcolato sul valore di ciascun atto impositivo (anche la cartella di pagamento costituisce un atto impositivo) impugnato con l'unico ricorso, sia nel caso di ricorso di primo grado, sia di impugnazione in grado di appello.

Si rammenta che possono essere oggetto di mediazione le controversie aventi ad oggetto;
  - avviso di accertamento;
  - avviso di liquidazione;
  - provvedimento che irroga le sanzioni;
  - ruolo;
  - rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
  - diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
  - ogni altro atto emanato dall’Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.

Possono essere oggetto di mediazione anche le controversie relative al silenzio rifiuto alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori (art. 21, c. 2, d.lgs. n. 546/1992).

 

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