Registrazione a tassa fissa per le Ordinanze di inammissibilità dell'appello
Risoluzione numero 28 del 12 marzo 2014 dell'Agenzia delle Entrate sulla registrazione delle Ordinanze di inammissibilità dell'appello

Con Risoluzione numero 28 del 12 marzo 2014, l’Agenzia delle Entrate, su interpello avanzato da Corte di Appello, chiarisce la natura e la tassazione delle ordinanze che dichiarano l’inammissibilità dell’appello, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile.
In particolare, l’Agenzia richiama il parere richiesto al Ministero della Giustizia ed emanato nel novembre del 2013, nel quale si afferma che dette ordinanze concludono il grado di appello essendo previsto, come rimedio, il ricorso per Cassazione sulla sentenza di primo grado e provvedono alla regolamentazione delle spese.
Non potendo quindi ritenersi, come prospettato dalla Corte di Appello interpellante, ordinanze di rito, incapaci di assumere sostanza decisoria, esse subiscono la disciplina di cui all’articolo 37 del TUR (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) con la conseguenza che esse andranno tassate in termine fisso e secondo l’articolo 8, Parte Prima della Tariffa allegata.
A nulla rilevando che sia previsto un rimedio di gravame, posto che rientrano tra gli atti, come le sentenze di primo grado ad esempio, che definiscono anche parzialmente il giudizio.
Da segnalare come la tesi avanzata dalla Corte interpellante fosse fondata, nella sua espressione, dalla circostanza che il provvedimento, come in effetti emerge dalla disciplina processuale, in sé e per sé non è soggetto a ricorso per Cassazione, essendo soggetta a ricorso, invero, la decisione di primo grado.
Una posizione condivisa ed accolta da una parte rilevante della Dottrina, la quale considera il provvedimento, per espressa previsione testuale, non soggetto neppure a ricorso straordinario per Cassazione.
Qui il testo completo del documento: Risoluzione numero 28/14 Agenzia delle Entrate.