Risarcimento danni: sul mancato aiuto domestico del marito
Il lavoro domestico non e' prerogativa femminile e le 'tabelle milanesi' del danno biologico si applcano solo se richieste: lo afferma la Corte di Cassazione con Sentenza n. 24471/2014

Severamente ripresa (dalla Corte di Cassazione civ. Sez. III, 18/11/2014, n. 24471) la motivazione della Corte d'Appello di Venezia che aveva seguito un principio che potremo definire "sessista" affermando che non competeva alcun risarcimento del danno supplementare per mancato aiuto domestico del marito che era rimasto ferito in un incidente stradale. Aveva affermato la Corte d'Appello, infatti, che "non rientra nell'ordine naturale delle cose che il lavoro domestico venga svolto da un uomo".
Secondo la Corte di Cassazione la tesi sostenuta dalla Corte d'Appello «è contraria al fondamentale principio giuridico di parità e pari contribuzione dei coniugi ai bisogni della famiglia», principio al quale, «in mancanza di prove contrarie», «è ragionevole presumere che i cittadini conformino la propria vita familiare».
La domanda formulata della moglie dell'infortunato prendeva le mosse da questo ragionamento: si affermava che il marito era stato costretto ad astenersi dal lavoro domestico a causa della malattia causata dall'infortunio e che la moglie fu, altrettanto, costretta ad astenervisi per la necessità di accudire il marito.
La richiesta di risarcimento del danno in esame si fondava sul presupposto di avere "completamente e quotidianamente" abbandonato il lavoro domestico. Affermava la ricorrente quindi, che la perduta possibilità di svolgere lavoro domestico costituisce un danno patrimoniale, pari al costo ideale di un collaboratore cui affidare le incombenze che la vittima non ha potuto sbrigare da sè. E di questa ammontare chiedeva la liquidazione.
Ma la sentenza è interessante anche per questo altro motivo: la parte non può lamentarsi della mancata applicazione delle "tabelle milanesi" qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio. Vedasi punto 4.2 della sentenza.
Di seguito il testo della Sentenza Corte Cassazione civ. Sez. III, 18/11/2014, n. 24471
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!