Risarcimento danno da lesioni e obbligo del giudice di motivare il calcolo
In tema di quantificazione del risarcimento del danno, la Corte di Cassazione (Sent. n. 21396/14) boccia le motivazioni frettolose dovendosi dettagliare il calcolo effettuato

Secondo la Corte di Cassazione, con Sentenza del 10 ottobre 2014 n. 21396, il giudice nella liquidazione del danno non può limitarsi a determinare il danno ma deve spiegarlo. Deve offrire le basi di calcolo utilizzate ed esporre da quali analitici elementi ha tratto la sua quantificazione.
Qualora il giudice di merito ritenga di liquidare il danno alla salute col criterio del c.d. "a punto variabile" nella motivazione deve indicare:
a) il valore monetario di base del punto;
b) il coefficiente di abbattimento in funzione dell'età della vittima;
c) le ragioni per le quali ha ritenuto di variare o non variare il risarcimento standard.
In sostanza deve motivare le ragioni per le quali ha ritenuto di variare rispetto al risarcimento standard.
Diversamente, motiva la Suprema Corte, la motivazione perde il suo significato, non potendo “sbiadirsi in un responso oracolare» né svilirsi a “frettoloso calcolo ragionieristico”.
Altrettanto interessante la parte riguardante l'individuazione del dies a quo in caso di danno futuro.
Scrive la Corte di Cassazione: "L'obbligo di risarcire il danno sorge nel momento in cui è perfezionata la commissione dell'illecito (art. 1173 c.c.); e la commissione dell'illecito è perfezionata quando sussistono i tre elementi della condotta illecita, del nesso di causa e del danno ingiusto. Quest'ultimo, ovviamente, potrà essere anche futuro, a condizione che attuali siano i presupposti di fatto che produrranno, in futuro, la perdita od il mancato guadagno. Ne consegue che il giorno in cui sorge l'obbligazione risarcitoria è quello in cui si materializza il danno, nel caso di danno attuale, ovvero i suoi presupposti, nel caso di danno futuro. Tale data sarà altresì quella in cui, divenendo attuale l'obbligo risarcitorio del debitore, inizierà a maturare il danno da mora".
Di seguito il testo di Cassazione Civile Sentenza del 10 ottobre 2014 n. 21396:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
[ ... OMISSIS ... ]
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