Spese di lite liquidate in misura superiore alla domanda: interviene la Cassazione
Corte di Cassazione, sentenza 30 aprile 2014, n. 9556, su spese legali e valore della domanda, in particolare in materia di violazione a codice della strada.

La Corte di Cassazione, con sentenza 30 aprile 2014, n. 9556, effettua un intervento chiarificatore sulla tanto contestata norma dell'art. 91 quarto comma del codice di procedura civile, norma introdotta nel 2011 e secondo la quale le spese legali non possono essere liquidate in una misura superiore al valore della domanda.
Di fronte a tale norma c'è stato chi ha gridato allo scandalo, chi all'incostituzionalità, chi, infine, alla violazione dei diritti di difesa richiamando addirittura la convenzione dei diritti dell'uomo.
Anche nel caso in questione, in effetti, era stata sollevata questione di costituzionalità, poi rigettata dalla Corte non essendo stata considerata rilevante nel caso in esame - una impugnazione di una sanzione per violazione al Codice della Strada; caso risolto con un apprezzabile impianto ermeneutico, che non toglie di mezzo l'odiata norma ma la esclude per alcune (le più rilevanti) tipologie di causa.
Scrive la Corte di Cassazione che "l'art 91 quarto comma, cod. proc. civ., dispone che «Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda».
Ai sensi dell'art. 82 , primo comma cod. proc. civ., «Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede € 1.100»
Risulta, dunque, evidente che la disposizione di cui all'art. 91, quarto comma, cod proc civ si riferisce alla controversie che, per ragioni di valore, sono attribuite alla giurisdizione equitativa del giudice di pace.
In tal senso rileva l'art. 113, secondo comma cod. proc. civ. a norma del quale «Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile»".
In sostanza. in tema di liquidazione delle spese processuali, il limite sancito dal quarto comma dell’art. 91 cod. proc. civ., aggiunto dal d.l. n. 212 del 2011, conv. in legge n. 10 del 2012, opera solo per le liti devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie d’opposizione a verbale di accertamento per violazioni del codice della strada, queste essendo definite - pur se di competenza del giudice di pace e di valore non eccedente millecento euro - con giudizio secondo diritto.
Secondo la Suprema Corte "la previsione di una limitazione alla liquidazione delle spese nel caso di giurisdizione equitativa del giudice di pace appare rispondente alla possibilità, riconosciuta alle parti dall'art. 82, primo comma, cod. proc. civ. di stare in giudizio di persona e alla presunta non complessita tecnica delle relative controversie".
Ma tali limitazioni, sempre secondo la Corte di Cassazione, non sono estendibili alle controversie in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione (art. 6 comma 12 del D. Lgs. 150/2011) così come ugualmente non saranno applicabili alle impugnazioni dei verbali di accertamento di violazioni al codice della strada (art. 7 comma 10).
La corte conferma che "per i giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, pur se di competenza del giudice di pace e pur se di importo ricompreso entro i 1.100,00 euro, trova invece giustificazione in ciò che tali controversie postulano un giudizio secondo diritto .... tenuto conto della complessità delle questioni che possono essere prospettate anche da provvedimenti sanzionatori di importo inferiore a 1.00,00 euro".
La Suprema Corte, in conclusione propone al giudice del rinvio, il riesame del gravame secondo il seguente principio:
"l'art. 91 comma quarto cod. proc. civ., introdotto dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212, convertito dalla legge 12 febbraio 2012, n. 10, a tenore del quale, nelle cause previste dall'art. 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda, opera esclusivamente nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e quindi non si applica alle controversie di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e di opposizione a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada".