SS. UU. sul termine di notifica del ricorso Legge Pinto

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 12 marzo 2014, n. 5700, si esprimono sulla non perentorietà del termine di notifica del ricorso ex L. 89 / 2001

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SS. UU. sul termine di notifica del ricorso Legge Pinto

Nell'anno del 2008 le Sezioni Unite (sentenza 20604) ebbero modo di esprimere il principio di diritto secondo il quale nel procedimento monitorio (opposizione) e nel rito del lavoro (appello),  il ricorso pur se tempestivamente proposto deve essere dichiarato improcedibile se la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non avviene tempestivamente.
Nel caso di specie, il principio era stato applicato dalla Corte d'Appello anche ad un ricorso ex Legge 89 del 2008 (Legge Pinto). A dirimere il contrasto sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 12 marzo 2014, n. 5700.

Ci ricorda la Corte di Cassazione che esistono in materia due orientamenti di cui uno più restrittivo e uno più elastico.

Inserito in questo secondo orientamento, le Sezioni Unite citano Cass 2442 del 2011 "che in materia di opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso al difensore ha affermato che la mancata tempestiva notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione della comparizione delle parti ... non dà luogo, in difetto di espressa comminatoria, all'innammissibilità dell'opposizione, posto che il rapporto cittadino-giudice si instaura con il tempestivo deposito del ricorso".

E con la conseguenza che "al mancato rispetto del termine assegnato per il compimento della notifica, sorge ... il dovere del giudice di disporre ... l'ordine di rinnovazione della notifica". Orientamento ribadito da Cass. 28923 del 2012.

Questo filone viene abbracciato dalle Sezioni Unite, le quali avvertono che non deve prendersi il principio come estensibile ad altri procedimenti, in particolare al giudizio del lavoro che rimane regolato dalla sentenza SS.UU. del 2008.

Specificano, poi, le Sezioni Unite che "nei procedimenti in questione, in applicazione analogica del regimendi sanatoria delle nullità (artt 164, 291 c.p.c.) già esistente nel sistema, ... la comparizione di entrambe le parti avrà un effetto sanante del vizio di omessa o inesistente notifica ... Nel caso poi di mancata comparizione di entrambe le parti non potrà che adottarsi lo strumento di cui all'art. 181 c.p.c.".

Viene, espresso, infine, il seguente principio di diritto:

"in tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non è perentorio e, pertanto, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, al ricorrente nella ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza".

 

 

 

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