SS.UU. :Esecuzione forzata ed effetti della caducazione del titolo del procedente
Sentenza n. 61 del 7 gennaio 2014 delle Sezioni Unite sugli effetti della decadenza del titolo esecutivo nei confronti degli intervenuti nel processo di esecuzione forzata, titolati o meno

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite Sentenza n. 61 del 7 gennaio 2014 dirime uno storico contrasto dottrinale e giurisprudenziale in materia esecutiva.
Il caso posto all'attenzione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione aveva interessato un'opposizione ad una esecuzione immobiliare dove era riunita una seconda esecuzione nella quale ultima erano intervenuti ulteriori due creditori.
A seguito di vicissitudini processuali, che non interessano il commento, il titolo della seconda procedente veniva invalidato dal tribunale per motivi processuali e sostanziali.
Giunta la questione alla corte di Cassazione, sezione terza, rilevata la presenza di contrasto giurisprudenziale sul punto, veniva rimessa alle Sezioni Unite con il compito, in sostanza, di stabilire "quali siano gli effetti della caducazione del titolo esecutivo, in capo al creditore procedente., sul processo esecutivo in presenza di pignoramenti riuniti e di interventi titolati".
L'attento esame delle Sezioni Unite prende in esame i due principali filoni di giurisprudenza e di dottrina che nel tempo si erano seguiti e che avevano dato luogo ad un vero e proprio contrasto giudisprudenziale inconciliabile.
La prima teoria:
secondo una prima teoria, sulla premessa che i creditori muniti di titolo esecutivo hanno la facoltà di scelta tra l'intervento nel processo già instaurato da altro creditore e l'effettuazione di un proprio autonomo pignoramento e dando rilievo alla necessità di operare tale proprio autonomo impulso esecutivo, ne ricava che la caducazione del pignoramento iniziale del creditore procedente travolge ogni intervento, titolato o meno, qualora non sia stato "integrato" da pignoramenti successivi.
La seconda:
l'altra teoria, usando le parole della Corte, "attribuendo rilevanza meramente oggettiva alle attività spiegate per l'impuso e lo sviluppo del processo esecutivo ... sostiene l'insensibilità del processo esecutivo individuale, cui partecipino più creditori concorrenti, alle vicende relative al titolo invocato dal procedente (anche in mancanza di pignoramento successivo o ulteriore poi riunito) purché il titolo esecutivo azionato da almeno un altro di loro abbia mantenuto integra la sua efficacia".
Secondo le Sezioni Unite, con la sentenza in commento, la giusta soluzione è quella della seconda teoria, nel nostro ordinamento derivandosi dall'art 500 c.p.c. il principio secondo il quale il creditore munito di titolo esecutivo si trova per la par condicio creditorum in una situazione paritetica a quella del creditore procedente, potendo sia l'uno che l'altro dare impulso al processo esecutivo.
Da detto principio deriva una sorta di oggettivizzazione di ogni singolo atto di impulso processuale. L'atto di esercizio da parte di un singolo legittimato è anche atto di esercizio delle azioni esecutive degli altri legittimati, non rilevando il soggetto che li ha posti in essere.
Le Sezioni Unite a questo punto del ragionamento esprimono ed evidenziano il primo principio:
"nel processo d'esecuzione, la regola secondo cui il titolo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la costante sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la predurante efficacia dell'originario pignoramento. Ne consegue che, qualora, dopo l'intervento di un creditore munito di titolo esecutivo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva dal pignorante esercitata, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che prima ne era partecipe accanto al creditore pignorante".
In altri termini, spiega la Cassazione, "una volta iniziato il processo in base ad un titolo esecutivo esistente all'epoca, il processo può legittimamente proseguire, a prescindere dalle sorti del titolo originario, se vi siano intervenuti creditori a loro volta muniti di valido titolo esecutivo. Dell'atto iniziale del processo (pignoramento) si avvarranno, quindi, non solo il creditore intervenuto in forza di un titolo esecutivo valido, ma anche gli altri creditori, pur se intervenuti successivamente alla sopravvenuta illegittimità dell'azione esecutiva esercitata dal creditore pignorante"
La Suprema Corte si rende, tuttavia, conto della novità insita nella statuizione e delle possibili complicazioni che nella pratica ne possono scaturire.
Sente, quindi, la necessità di introdurre delle specificazioni.
Primariamente, il principio testé enunciato non può trovare e non trova applicazione "nel caso in cui uno o più creditori, muniti di titolo esecutivo, intervengano nel processo esecutivo dopo che sia stata pronunciata la caducazione del titolo esecutivo del creditore procedente".
Il corollario che ne deriva è che almeno un titolo esecutivo in capo al procedente e poi agli intervenuti deve sempre sussitere durante l'iter della procedura esecutiva.
In secondo luogo, la Suprema Corte chiarisce che il principio trova applicazione nell'ipotesi di sopravvenuta invalidità del titolo, dovendosi distinguere le diverse ipotesi di invalidità originaria del pignoramento. Qui il ragionamento si fa complesso con una impossibilità oggettiva a ripercorrete tutte le ipotesi di caducazione.
Il corollario, tuttavia, che ne risulta è che il principio enunciato dalle Sezioni Unite non potrà applicarsi "nel caso in cui il titolo esecutivo giudiziale sia inficiato da un vizio genetico che lo renda inesistente o nel caso in cui l'atto posto a fondamento dell'azione esecutiva non sia riconducibilie ab origine al novero dei titoli esecutivi di cui all'art 474 cod. proc. civ., anche quanto ai caratteri del credito imposto dal primo comma quali risultanti dal titolo stesso".
In conclusione, l'originaria mancanza di titolo esecutivo o l'invalidità originaria del pignoramento minano l'a legittimità stessa dell'esecuzione e la rendono viziata sin dall'origine. Sicché agli interventi mancherà il presupposto legittimante al quale validamente riferirsi. Questo caso è diverso da caso in cui l'azione esecutiva esercitata dal creditore procedente fosse originariamente sorretta da un titolo esecutivo e, dunque, l'azione espropriativa fosse stata validamente iniziata, ma il titolo fondante sia stato successivamente invalidato.
Il secondo principio di diritto che le Sezioni Unite esprimono nella sentenza in questione, è il seguente:
"Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore intervenuto in cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia, occorre distinguere: a) se l'azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l'intervento, poiché nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli intervenuti possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile; b) se il difetto del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva del creditore procedente sia originario o spravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l'azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l'estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo del creditore procedente ha conservato validità".