SS.UU. su i rapporti tra pubblica accusa e GIP in caso di richiesta di archiviazione

Le Sezioni Unite penali chiariscono i rapporti tra pubblica accusa e giudice per le indagini preliminari in caso di richiesta di archiviazione

- di Avv. Giorgio Pernigotti
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SS.UU. su i rapporti tra pubblica accusa e GIP in caso di richiesta di archiviazione

Con sentenza numero 4319 del 28 novembre 2013 (depositata il 30 gennaio 2014), le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, su rimessione della Quinta Sezione Penale ex. art. 618 c.p.p., tornano sulla questione dei (difficili) rapporti tra PM e GIP in sede di esame di domanda di archiviazione, alla luce della disposizione dell’articolo 409 c.p.p.

Nella fattispecie, il GIP presso il Tribunale di Lucca, dopo udienza tenutasi in camera di consiglio a seguito di opposizione delle persone offese avverso la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero, rigettava (anche se solo limitatamente) la richiesta, restituendo gli atti alla Procura con l’ordine di formulare l’imputazione sia a carico di soggetti già indagati sia a carico di altro soggetto non indagato.

Avverso detto provvedimento, ritenuto abnorme, ricorreva per Cassazione la Procura dolendosi per avere il GIP imposto l’esercizio dell’azione penale per reati non contestati e nei confronti di persona mai indagata e, a fronte dei quali, difettava l’iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Si costituivano le parti offese deducendo, quale elemento principale, la tardività dell’impugnazione.

La Quinta Sezione Penale, investita del ricorso, con motivata ordinanza disponeva la rimessione degli atti alle Sezioni Unite, ravvisando un contrasto di orientamenti.

In particolare, la Sezione rimettente rilevava, nella citata ordinanza, come il contrasto interpretativo da dirimere risiederebbe non nella possibilità da parte del GIP di disporre l’imputazione coattiva nei riguardi di persone non precedentemente iscritte nel registro degli indagati – atto già ritenuto abnorme da consolidato orientamento della Corte -, bensì nella facoltà del GIP, riguardo a persone già iscritte per altri titoli di reato, di ordinare l’imputazione per nuovi titoli non contestati.

Le Sezioni Unite, preliminarmente, richiamano i parametri costituzionali all’interno dei quali andrebbe inserita la distinzione tra accusa e controllo del giudice, fissandoli negli articoli 112 e 111, comma secondo, della Costituzione.

L’articolo 409 c.p.p., secondo la Corte, letto alla luce delle numerose pronunce della Corte Costituzionale, è conforme ai principi costituzionali nella misura in cui definisce i confini riservati alla pubblica accusa e quelli di controllo del giudice per le indagini preliminari, controllo che, pur investendo la globalità delle indagini compiute, lascia la titolarità dell’azione penale in capo all’organo requirente.

La Corte, sugli aspetti oggetto della vicenda, ritiene rilevante la precedente decisione 22909 del 2005, che assume in motivazione come fondante per una corretta interpretazione dei poteri del GIP scaturenti dalla disposizione dell’articolo 409 c.p.p. (particolarmente commi 4 e 5).

Mentre non pare abnorme l’ordine di iscrizione nel registro da parte del GIP a carico di soggetti non indagati (ordine che appare naturale conseguenza delle indagini ulteriori che si andranno a compiere), di certo abnorme è l’ordine di imputazione coatta nei riguardi dello stesso, come messo in evidenza dalla Sezione rimettente, siccome lesiva del diritto di difesa.

Quanto all’ordine di imputazione coatta a carico di soggetto iscritto per altri titoli di reato, a fronte di nuovi titoli di reato, le Sezioni Unite ritengono come debba considerarsi atto assolutamente abnorme in quanto invasivo dei poteri riservati dall’ordinamento all’accusa; ove ricorra tale ipotesi, il GIP avrebbe soltanto il potere di ordinare l’iscrizione nel registro della persona indagata per le altre ipotesi di reato ravvisate e diverse rispetto a quelle oggetto di richiesta di archiviazione, lasciando all’accusa ogni ulteriore determinazione.

Da ultimo, la Corte, a composizione unita, statuisce come ammissibile il ricorso proposto considerando come sussistente l’ipotesi di abnormità per sconfinamento dei limiti costituzionalmente riservati al GIP.

Obbligato, quindi, l’annullamento senza rinvio riguardo agli ordini di formulazione delle imputazioni e la trasmissione degli atti alla Procura procedente in ordine al resto.

Si riporta, per completezza, il principio di diritto enunciato:

Esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari e costituisce, pertanto, atto abnorme, sia l’ordine di imputazione coatta ex art. 409, comma 5, cod. proc. pen. nei confronti di persona non indagata, sia il medesimo ordine riferito all’indagato per fatti diversi da quelli per i quali il pubblico ministero abbia chiesto l’archiviazione”.

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