Sul termine annuale dalla cancellazione dal Registro Imprese e la dichiarazione di fallimento

Corte di Cassazione Sentenza n. 10105 del 9 maggio 2014 sul dies a quo dal quale far decorrere l'anno dalla cancellazione dal Registro delle Imprese ai fini della dichiarazione di fallimento

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Sul termine annuale dalla cancellazione dal Registro Imprese e la dichiarazione di fallimento

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10105 del 9 maggio 2014, conferma i principi giurisprudenziali riguardanti gli effetti della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, ed in particolare approfondisce la tematica del termine dal quale far decorrere l'anno dalla cancellazione ai fini della dichiarazione di fallimento.

Il “dies a quo” del termine annuale entro il quale può essere dichiarato, ai sensi dell’art. 10 legge fall., il fallimento della società estinta va individuato nella data di effettiva cancellazione della società risultante dal registro delle imprese e non in quella in cui è stata formulata la relativa istanza.

Come ormai chiarito dalle Sezioni Unite nel 2013 (Sez. un., 12 marzo 2013, nn. 6070, 6071 e 6072), il legislatore ha operato una fictio limitata alla procedura fallimentare. Hanno precisato le Sezioni unite che alla situazione processuale della società cancellata dal registro delle imprese in seguito a liquidazione, la legge pone un'eccezione con l'art. 10 1. fall..

Ove il fallimento venga dichiarato entro un anno dalla cancellazione, la società (in persona del legale rappresentante) continua ad essere destinataria della sentenza dichiarativa e delle successive vicende impugnatorie: è una fictio iuris che postula la società esistente, ma ai soli fini del fallimento, nel quale dunque il contradditorio si instaura con l'ultimo rappresentante legale, ossia l'amministratore o il liquidatore.

Il principio, che in precedenza era stato già affermato (Cass. 5 novembre 2010, n. 22547) ed in seguito è stato ribadito in fattispecie del tutto simili alla presente (Cass., sez. I, 30 maggio 2013, n. 13659; 11 luglio 2013, n. 17208; 26 luglio 2013, n. 18138; 13 settembre 2013, n. 21026; 6 novembre 2013, n. 24968), implica una fictio di esistenza del soggetto collettivo, ai soli fini dell'istruttoria prefallimentare e delle successive impugnazioni.

Continua la Suprema Corte, affermando che "Il nuovo testo dell'art. 10 1. fall., risultante dall'art. 9 d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con l'espressione «cancellazione» ha recepito il portato del giudice delle leggi divenendo l'iscrizione della cancellazione il dies a quo del termine annuale per la fallibilità delle società cancellate. Nessun elemento autorizza ad interpretare la disposizione con riferimento alla diversa data di presentazione della domanda di iscrizione".

Il registro delle imprese, per la sua funzione pubblicitaria, dichiarativa o costitutiva degli effetti, impone l'iscrizione dell'evento; e la legge prevede il prodursi degli effetti proprio dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta (cfr. già gli art. 2193 e 2448 c.c.), a tutela dei terzi; mentre l'esigenza di seguire un procedimento amministrativo per giungere all'iscrizione stessa resta irrilevante i fini predetti, che possono dirsi raggiunti soltanto con il suo perfezionamento.

In conclusione, la Corte di Cassazione esprime il seguente principio di diritto:

"ai sensi dell'art. 10 1. fall., ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale può essere dichiarato il fallimento di un'impresa svolta in forma societaria, occorre fare riferimento alla data della sua effettiva cancellazione dal registro delle imprese, a nulla rilevando nei confronti dei terzi il diverso momento in cui la relativa domanda sia stata presentata presso il registro delle imprese".

 

 

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