Una Centrale Rischi anche per gli utenti telefonici.
Telecomunicazioni: gli addetti del settore stanno lavorado ad un database degli utenti morosi. Al via una procedura di consultazione pubblica promossa dal "Garante per la Protezione dei dati personali"

In Gazzetta Ufficiale 94 del 23-4-14 il Comunicato del Garante della Privacy relativo alla "Costituzione di una banca dati dei clienti morosi nell'ambito dei servizi di comunicazione elettronica".
Il Garante Privacy ha avviato una consultazione pubblica su uno schema di provvedimento che fissa le garanzie da rispettare in ordine alla banca dati che si sta predisponendo nell'ambito dei servizi di comunicazione elettronica.
Il Sit (Sistema informatico integrato) potrà essere consultato dagli operatori del settore per verificare l'affidabilità dei clienti, prima di procedere alla stipula di nuovi contratti. Obiettivo della consultazione è quello di acquisire osservazioni e proposte da parte di tutti i soggetti interessati, eventualmente anche attraverso le associazioni di categoria rappresentative dei consumatori e delle società telefoniche.
Scrive il Garante Privacy: "Con il provvedimento odierno l'Autorità ha fissato le regole generali alle quali dovranno attenersi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica (che accederanno al Sit e lo alimenteranno fornendo le informazioni sugli inadempimenti) e il futuro gestore del Sit. Prima della costituzione della banca dati, operatori e gestore dovranno predisporre e sottoporre al Garante l'Accordo che regola i rapporti tra le parti, e in caso di esito positivo ogni operatore dovrà inoltrare all'Autorità una specifica richiesta di verifica preliminare".
Il dato relativo al mancato pagamento sarà inserito nel Sit solo nel caso in cui, dopo tre mesi dalla cessazione del contratto, sussista una morosità superiore a 100 euro e solo dopo che l'operatore abbia avvertito il cliente dell'imminente iscrizione, ove non regolarizzi il pagamento.
Il Sit sembra essere, quindi, una enorme banca dati a cui avranno accesso gli operatori telefonici.
Prescrive in via preventiva il Garante che al momento della stipula del contratto "il cliente dovrà essere informato, in modo chiaro e preciso, anche del trattamento dei propri dati (anagrafici, codice fiscale o partita iva, importo dovuto per singolo operatore telefonico) effettuato nell'ambito del Sit. Le regolarizzazioni dei tardivi pagamenti dovranno essere comunicate dall'operatore telefonico al Sit entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza, e il Sit dovrà cancellare gli inadempimenti al primo aggiornamento settimanale. Le morosità non sanate, trascorsi 36 mesi dalla risoluzione del contratto, saranno cancellate automaticamente".
La tecnica è paragonabile a quella della Centrale Rischi del settore bancario ove vi sono segnalati vari gradi di inadempienza e previste regole per la prima segnalazione e successiva cancellazione dalla banca dati.
Sorge, a dire il vero, la questione tipica anche del settore bancario di capire se sia legittima la segnalazione quando vi sia controversia sull'importo dovuto. Se tizio contesta la bolletta telefonica e non la paga (pensiamo a qualche "bolletta pazza" telefonica che è assurta all'onore della cronaca), magari con causa in corso, non potrà avere la linea neppure cambiando il gestore telefonico?