Accesso al Fondo di Garanzia per avere il TFR a seguito di fallimento del datore di lavoro

La richiesta al Fondo di Garanzia di pagamento del TFR in caso di mancata ammissione al passivo. Cassazione (sentenza n. 10824/15)

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Accesso al Fondo di Garanzia per avere il TFR a seguito di fallimento del datore di lavoro

In materia di accesso del lavoratore al Fondo di Garanzia presso l'INPS al fine di ottenere il pagamento del TFR non corrisposto dal datore di lavoro, una recente sentenza della Corte di Cassazione (sez. Lavoro, sentenza 27 gennaio, depositata 26 maggio 2015, n. 10824) esprime importanti concetti riepilogativi ed affronta un peculiare caso di mancata ammissione al passivo della domanda del lavoratore.

Quanto al diritto di prescrizione, la cui relativa eccezione era stata sollevata nel giudizio da parte dell'INPS, la Corte di Cassazione ricorda che il "diritto del lavoratore di ottenere dall’Inps, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del t.f.r. a carico dello speciale fondo di cui all’art. 2 l. 29 maggio 1982 n. 297, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell’esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all’esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all’Inps e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del fondo di garanzia". Per sua natura, inoltre, quel tipo di credito previdenziale ha un termine di prescrizione decennale.

La S.C. ci ricorda, inoltre, che secondo legge e secondo un consolidato principio giurisprudenziale "il pagamento del trattamento di fine rapporto da parte del fondo di garanzia istituito presso l’Inps richiede, secondo la disciplina di cui all’art. 2 legge n. 297 del 1982, che il lavoratore assolva all’onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa del fallimento e che il suo credito è stato ammesso nello stato passivo".

Nel caso di specie, tuttavia, per singolari circostanze, il lavoratore non aveva potuto ottenere l'ammissione allo stato passivo del proprio credito.

Ma il campo si potrebbe allargare ben oltre la fattispecie concreta esaminata dalla corte (fallimento chiuso immediatamente per insufficienza di attivo).  Ci si può chiedere in astratto, infatti, cosa accada ad esempio nel caso in cui non possa essere dichiarato il fallimento per non fallibilità del datore del lavoro o per decorrenza dei termini per la dichiarazione di fallimento.

Quid iuris?

Nel caso di specie la Corte di Cassazione ritiene che "ove l’ammissione del credito nello stato passivo sia reso impossibile  ... ... il lavoratore che intenda chiedere l’intervento del fondo di garanzia ha l’onere di procedere preventivamente, ai sensi del quinto comma dell’art. 2, ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato “in bonis” con la chiusura del fallimento".

 

Di seguito il testo di Corte di Cassazione sentenza del 26 maggio 2015, n. 10824:

 

Svolgimento del processo

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