Ancora sui limiti della formazione della prova a mezzo di CTU
La CTU non e' mezzo di prova ma puo' diventarlo. I limiti della CTU ad explorandum. Cassazione sentenza n. 9249/2015

Interessante sentenza della Corte di Cassazione (n. 9249 de 07/05/2015) a chiarimento del ruolo della Consulenza Tecnica d'Ufficio in processo civile. Più volte la Corte di Cassazione ha redarguito, con la propria censura, i tentativi di sopperire alla mancanza di prova mediante la richiesta di nomina del consulente tecnico d'ufficio. In questa Rivista si veda, ad esempio, l'articolo "La Corte di Cassazione e i limiti del CTU nella ricerca della prova" ove la Suprema Corte esprime chiaro il concetto con queste parole: "la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico- scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti; la stessa, tuttavia può eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito".
E' notorio, oramai, come la CTU non posa avere carattere esplorativo e debba essere intesa come strumento ad adiuvandum del giudice e non ad explorandum. Tuttavia la sentenza che qui riportata suggerisce il formarsi di un'eccezione, almeno parziale, alla regola.
Nel caso oggetto dell'esame della Suprema Corte avente ad oggetto una domanda di risarcimento un danno non patrimoniale alla salute, era stata respinta la richiesta di nomina di CTU poiché unica richiesta istruttoria formulata. La corte del merito aveva applicato il generico principio che vuole venga negata la possibilità di sopperire alle proprie necessità probatorie con la richiesta di CTU.
Ma la Corte di Cassazione non ritiene correttamente applicato il principio nel caso di specie, affermando, primariamente, che non si può pretendere che venga provato un danno alla salute per testimoni o con documenti: "Il danno alla salute patito da chi, per errore del medico, perda la certezza o la speranza di guarire; o comunque patisca sofferenze che avrebbe evitato in caso di tempestiva diagnosi, non può certamente essere provato per testimoni, per documenti o per presunzioni".
Secondo la Corte di Cassazione tenendo conto del fatto che oggetto della domanda era un danno in evoluzione l'attore aveva l'onere di descrivere il danno, ma non di quantificarlo. Accoglie il ricorso e rinvia alla Corte d'Appello chiedendo l'applicazione del "principio secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio, che di norma non è mezzo di prova, lo diventa allorchè la prova del danno - come quello alla salute - sia impossibile od estremamente difficile a fornirsi con i mezzi ordinari".
Di seguito il testo di Corte di Cassazione sentenza n. 9249 del 07/05/2015:
Svolgimento del processo
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