Attenzione a criticare aspramente il CTU: si rischia di dover pagare i danni
L'avvocato che in sede di critica dell'elaborato del CTU si lascia andare ad affermazioni pesanti rischia di pagare i danni nonostante l'esimente dell'art. 598 c.p. Cassazione sentenza n. 12402/2013

L'avvocato B.G. ritenendo di dover esprimere tutto il proprio disappunto a fronte di un elaborato peritale insoddisfacente e mal fatto, si lasciava andare in affermazioni contro il CTU quali: "... Ritiene il sedicente tecnico che le opere..." oppure "Chi non è in grado di fare il perito, soprattutto per le perizie giudiziali che sono assai delicate per i risvolti che esse necessariamente comportano, dovrebbe lasciare il compito a chi è preparato in merito...".
Il CTU reagiva chiedendo in sede civile il risarcimento del danno per tali infamanti affermazioni ed il caso finiva in Corte di Cassazione, la quale si è espressa con sentenza n. 12402 del 21 Maggio 2013. La non recente sentenza è tuttavia interessante perché affronta e determina i limiti entro i quali si deve trattenere l'arte oratoria degli avvocato impegnato nella difesa del proprio cliente.
In merito viene in rilievo la speciale esimente contemplata dall'art. 598 c.p.
Secondo la Suprema Corte, per costante orientamento, si deve intendere che detta norma (la quale, appunto, prevede una esimente "per offese in scritti o discorsi pronunciati dinanzi alla autorità giudiziaria" e con la quale il legislatore ha inteso garantire alle parti del processo la massima libertà nell'esercizio del diritto di difesa) trova applicazione solamente nel caso in cui le offese riguardino in modo diretto ed immediato l'oggetto della controversia e abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni svolte a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta.
Tale limite era stato superato dal legale nel momento in cui aveva spostato l'oggetto della critica dal merito della questione tecnica a inutili quanto generici commenti sulla professionalità e persona del consulente tecnico.
Di seguito il testo della sentenza Corte di Cassazione n. 12402 del 21/05/2013:
Svolgimento del processo
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