Contratto di mutuo e interessi usurai: ordinanza del Trib di Locri
Ai fini della valutazione dell'usura di un mutuo fondiario occorre calcolare ogni tipo di interesse. Tribunale di Locri - Ordinanza 4/6/2014

Nel contratto di mutuo “se sono convenuti interessi usurari ( pertanto contrari alla legge antiusura 108/96) la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Il contratto dunque resta in piedi e da oneroso diventa gratuito.
Questo è ciò che stabilisce l’art. 1825, 2 comma c.c.
La Sentenza della Corte di Cassazione n. 350/13 ha stabilito definitivamente il principio per cui ai fini della valutazione dell’usura di un mutuo fondiario occorre calcolare ogni tipo di interesse in quanto così è stabilito dalla L.108/96 e dall’art . 1 del D.L. 394/2000 ( LEGGE DI INTERPRETAZIONE DELLA L.108/96) il quale dispone che :
“Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Nonostante alcune smentite da parte degli Istituti di credito sono arrivati i primi provvedimenti dei Tibunali che confermano tale assioma.
Infatti con ordinanza collegiale, in seguito ad un reclamo ex art 669 terdecies, il Tribunale di Locri accogliendo il reclamo, ha disposto non solo che gli interessi di mora si calcolano al fine dell’usura, bensì che gli interessi di mora devono sommarsi aritmeticamente nel momento in cui il contratto prevede che i tassi di mora siano in maggiorazione del tasso corrispettivo.
Nel caso in Esame “il contratto, -all’art. 2- prevede interessi corrispettivi pari 3,30% (TAN), oltre ad interessi moratori pari a 3 punti percentuali in più del tasso in vigore al momento dell’inadempimento.
Al momento della pattuizione era dunque prevista la corresponsione di interessi (corrispettivi e moratori) complessivamente pari al 6,30 % e dunque in misura superiore al tasso effettivo globale medio aumentato della metà, pari al 4,875 %.
Paiono dunque sussistere i gravi motivi per la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo atteso che in base all’art 1815 2 comma c.c. NON SEMBRERA DOVUTO DALL’OPPONENTE ALCUN INTERESSE”.
PERTANTO SONO USURARI GLI INTERESSI SUL MUTUO SE IL TASSO DI MORA SI SOMMA AI CORRISPETTIVI ED IL TASSO SUPERA IL TASSO SOGLIA. GLI INTERESSI SI SOMMANO QUANDO CONTRATTUALMENTE E’ PREVISTO.
Avv. Stefano Amato
Di seguito il testo dell'Ordinanza Tribunale di Locri del 4 giugno 2014:
TRIBUNALE DI LUCRI
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