Contratto di patrocinio e procura alle liti non sono la stessa cosa
La rinuncia al mandato non conclude necessariamente il contratto di patrocinio. Risponde dei danni anche l'avvocato senza procura ma che continua a seguire il caso. Cass. 13927/2015

Un ex cliente di un avvocato citava quest'ultimo in giudizio chiedendo il risarcimento del danno causato dall'ex difensore per avere questi tralasciato di proporre appello nel termine di legge. Si difendeva il legale affermando di essere esonerato da qualsiasi responsabilità per avere egli rinunciato al mandato per un conflitto di interessi sopraggiunto con altra parte del giudizio.
Emergeva in corso di causa, tuttavia, che il legale da un lato aveva sì rinunciato al mandato processuale con conseguente sostituzione del difensore, ma aveva, altresì, continuato a seguire il caso apparendo da documentaziomne in atti che il nuovo difensore fosse più un prestanome che un reale sostituto.
La Corte di Cassazione, sez. VI Civile, con una recente Sentenza (n. 13927 del 06/07/2015) ha avuto modo di esprimersi nuovamente in ordine alla sostanziale estraneità del contratto di patrocinio rispetto alla procura alle liti.
Difendendo l'operato della Corte d'Appello, la S.C. afferma: " ... La giurisprudenza di questa Corte, d'altronde, ha in più occasioni affermato che in tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura ad litem costituisce un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cosiddetto contratto di patrocinio) con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte. Ne consegue che, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura ad litem, essendo questa necessaria solo per lo svolgimento dell'attività processuale, e che non è richiesta la forma scritta ... ".
Di seguito il testo di Corte di Cassazione, sez. VI Civile Sentenza n. 13927 del 06/07/2015:
Svolgimento del processo
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