Convertito in legge il D.L. antiterrorismo - il testo coordinato
Pubblicata in G.U. n. 91 la Legge 17 aprile 2015 n. 43 di conversione in legge del decreto cd. antiterrorismo

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n° 91 la Legge 17 aprile 2015 n. 43 di conversione in legge del decreto 18 febbraio 2015, n. 7 avente titolo "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, ... ".
Entrerà in vigore il 20-4-2015.
Di seguito il testo del provvedimento:
LEGGE 17 aprile 2015, n. 43
Testo del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 coordinato con la legge di conversione 17 aprile 2015, n. 43 recante: «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.».
Capo I
NORME PER IL CONTRASTO DEL TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE
Art. 1
Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo
1. All'articolo 270-quater del codice penale, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente;
«Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata e' punita con la pena della reclusione da (( cinque a otto anni )).».
2. Dopo l'articolo 270-quater del codice penale e' inserito il seguente;
«Art. 270-quater.1
(Organizzazione di trasferimenti per finalita' di terrorismo) Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi (( in territorio estero )) finalizzati al compimento delle condotte con finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, e' punito con la reclusione (( da cinque a otto anni )).».
3. All'articolo 270-quinquies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) alla fine del primo comma, dopo le parole: «della persona addestrata» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti (( univocamente )) finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies»;
b) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto (( di chi addestra o istruisce )) e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici.».
(( 3-bis. La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta la pena accessoria della perdita della potesta'
genitoriale quando e' coinvolto un minore. ))
Art. 2
Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle attivita' terroristiche
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni;
a) all'articolo 302, primo comma, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena e' aumentata se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici.»;
b) all'articolo 414 sono apportate le seguenti modificazioni;
1) al terzo comma e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena prevista dal presente comma nonche' dal primo e dal secondo comma e' aumentata se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici.»;
2) al quarto comma e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena e' aumentata fino a due terzi se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici.».
(( b-bis) all'articolo 497-bis, primo comma, le parole: «e' punito con la reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «e' punito con la reclusione da due a cinque anni».
1-bis. Dopo l'articolo 234 del codice di procedura penale e'
inserito il seguente;
«Art. 234-bis. - (Acquisizione di documenti e dati informatici). - 1. E' sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare».
1-ter. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni;
a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente;
«m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale»;
b) all'articolo 381, comma 2, la lettera m-bis) e' abrogata.
1-quater. All'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis, del codice» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' di quelli di cui all'articolo 51, comma 3-quater, del codice, commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente;
«3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il procuratore puo' autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, la conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell'attivita'
finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1». )) 2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 9, commi 1, lettera b), e 2, della legge 16 marzo 2006, n. 146, svolte dagli ufficiali di polizia giudiziaria ivi indicati, nonche' delle attivita' di prevenzione e repressione delle attivita' terroristiche o di agevolazione del terrorismo, di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione, fatte salve le iniziative e le determinazioni dell'autorita' giudiziaria, aggiorna costantemente un elenco di siti utilizzati per le attivita' e le condotte di cui agli articoli 270-bis e 270-sexies del codice penale, nel quale confluiscono le segnalazioni effettuate dagli organi di polizia giudiziaria richiamati dal medesimo comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005. (( Il Ministro dell'interno riferisce sui provvedimenti adottati ai sensi del presente comma e dei commi 3 e 4 del presente articolo in un'apposita sezione della relazione annuale di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121. )) 3. I fornitori di connettivita', su richiesta dell'autorita'
giudiziaria procedente, (( preferibilmente effettuata per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, )) inibiscono l'accesso ai siti inseriti nell'elenco di cui al comma 2, secondo le modalita', i tempi e le soluzioni tecniche individuate e definite con il decreto previsto dall'articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269.
4. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater e 270-quinquies del codice penale commessi con le finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia dette attivita' per via telematica, il pubblico ministero ordina, con decreto motivato, (( preferibilmente per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, )) ai fornitori di servizi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero ai soggetti che comunque forniscono servizi di immissione e gestione, attraverso i quali il contenuto relativo alle medesime attivita' e' reso accessibile al pubblico, di provvedere alla rimozione dello stesso. (( In caso di contenuti generati dagli utenti e ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, e' disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti )). I destinatari adempiono all'ordine immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore dal ricevimento della notifica. In caso di mancato adempimento, si dispone l'interdizione dell'accesso al dominio internet nelle forme e con le modalita' di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale (( , garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite )).
5. All'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «Guardia di finanza» sono inserite le seguenti: «, nonche' al Comitato di analisi strategica antiterrorismo».
Art. 3
Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti (( e di quella della detenzione di armi comuni da sparo e dei relativi caricatori, nonche' tracciabilita' delle armi e delle sostanze esplodenti ))
1. Dopo l'articolo 678 del codice penale, e' inserito il seguente;
«Art. 678-bis.
(Detenzione abusiva di precursori di esplosivi)
Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a (( euro 1.000 )).».
2. Dopo l'articolo 679 del codice penale, e' inserito il seguente;
«Art. 679-bis.
(Omissioni in materia di precursori di esplosivi)
Chiunque omette di denunciare all'Autorita' il furto o la sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi negli Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze che le contengono, e' punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371.».
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro nei confronti di chiunque omette di segnalare all'Autorita' le transazioni sospette, relative alle sostanze indicate negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, o le miscele o sostanze che le contengono. Ai fini della presente disposizione, le transazioni si considerano sospette quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del predetto regolamento.
(( 3-bis. Al fine di assicurare al Ministero dell'interno l'immediata raccolta delle informazioni in materia di armi, munizioni e sostanze esplodenti, i soggetti di cui agli articoli 35 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonche'
le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, come da ultimo modificato dal comma 3-ter del presente articolo, comunicano tempestivamente alle questure territorialmente competenti le informazioni e i dati ivi previsti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici, secondo modalita' e tempi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.
8, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) al comma 1, le parole: «A decorrere dal 5 aprile 2015, le imprese sono tenute ad utilizzare» sono sostituite dalle seguenti;
«Le imprese possono utilizzare»;
b) il primo periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente: «Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero puo' consorziarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che consenta la loro pronta tracciabilita', secondo quanto previsto dal comma 1.»;
c) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' fatto obbligo alle imprese di provvedere alla verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la qualita' dei dati registrati, nonche' di proteggere i dati raccolti dal danneggiamento e dalla distruzione accidentali o dolosi.».
3-quater. Gli obblighi per le imprese, previsti dalle disposizioni di cui al comma 3-ter, si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3-sexies. All'articolo 31, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attivita' autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo.».
3-septies. All'articolo 38, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La denuncia e' altresi'
necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.».
3-octies. All'articolo 697, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «detiene armi o» sono inserite le seguenti: «caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o».
3-novies. Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, introdotto dal comma 3-septies del presente articolo, deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma.
3-decies. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' inserito il seguente;
«2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attivita'
venatoria non e' consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonche' con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert».
3-undecies. Alle armi escluse dall'uso venatorio ai sensi dell'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introdotto dal comma 3-decies del presente articolo, detenute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla detenzione vigenti anteriormente alla medesima data. In caso di cessione, a qualunque titolo, delle armi medesime, si applicano i limiti detentivi di cui all'articolo 10, sesto comma, primo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni. ))
(( Art. 3 bis
Modifiche all'ordinamento penitenziario e al codice di procedura penale
1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «630 del codice penale,» sono inserite le seguenti;
«all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni,».
2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera m-bis), introdotta dall'articolo 2, comma 1-ter, lettera a), del presente decreto, e' aggiunta la seguente;
«m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni». ))
Art. 4
Modifiche in materia di misure di prevenzione personali e (( patrimoniali )) e di espulsione dello straniero per motivi di prevenzione del terrorismo
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) all'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le parole: «nonche'
alla commissione dei reati con finalita' di terrorismo anche internazionale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalita' terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale»;
b) all'articolo 9, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente;
«2-bis. Nei casi di necessita' e urgenza, il Questore, all'atto della presentazione della proposta di applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale nei confronti delle persone di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), puo' disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita' ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente. Il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita' ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente sono comunicati immediatamente al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, il quale, se non ritiene di disporne la cessazione, ne richiede la convalida, entro quarantotto ore, al presidente del tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora che provvede nelle successive quarantotto ore con le modalita' di cui al comma 1. Il ritiro del passaporto e la sospensione della validita' ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente cessano di avere effetto se la convalida non interviene nelle novantasei ore successive alla loro adozione.»;
(( b-bis) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona,» sono inserite le seguenti: «dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale,»; ))
c) all'articolo 71, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni;
1) dopo le parole: «per i delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies,»;
2) dopo le parole: «648-ter, del codice penale,» sono inserite le seguenti: «nonche' per i delitti commessi con le finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale,»;
d) dopo l'articolo 75 e' inserito il seguente;
«Art. 75-bis.
(Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza) (( 1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 9 e' punito con la reclusione da uno a cinque anni». )) 2. All'articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera c) e' sostituita dalla seguente;
«c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;».
3. All'articolo 226, comma 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Il predetto termine e' di dieci giorni se sussistono esigenze di traduzione delle comunicazioni o conversazioni.».
(( Art. 4 bis
Disposizioni in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico
1. Al fine di poter agevolare le indagini esclusivamente per i reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 123, comma 2, del medesimo codice, i dati relativi al traffico telefonico effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono conservati dal fornitore fino al 31 dicembre 2016 per finalita' di accertamento e repressione dei reati.
Per le medesime finalita' i dati relativi al traffico telematico effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, esclusi comunque i contenuti della comunicazione, sono conservati dal fornitore fino al 31 dicembre 2016.
2. I dati relativi alle chiamate senza risposta, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati fino al 31 dicembre 2016.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessano di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2017. ))
Art. 5
Potenziamento e proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate
1. Al fine di consentire un maggiore impiego di personale delle forze di polizia per il contrasto della criminalita' e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015, il piano d'impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, puo' essere prorogato fino al 30 giugno 2015, e il relativo contingente pari a 3.000 unita' e'
incrementato di 1.800 unita', in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo. Per le esigenze previste dal citato articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2013, il piano di impiego dell'originario contingente di 3.000 unita'
e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015, limitatamente a un contingente (( non inferiore a 200 unita'. A decorrere dal 30 giugno 2015, il predetto contingente puo' essere incrementato fino a 300 unita', compatibilmente con le complessive esigenze nazionali di ordine e sicurezza pubblica )). Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008. L'impiego dei predetti contingenti e' consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.
2. (( Ai fini dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 30.469.870 per l'anno 2015 con specifica destinazione di euro 29.669.870 per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e di 0,8 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 del medesimo articolo del predetto decreto-legge. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 3.441.406, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, quanto a euro 14.830.629, mediante utilizzo delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo )) 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nella missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, quanto a euro 12.197.835, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Limitatamente alle esigenze di sicurezza del sito ove si svolge l'evento Expo 2015, e' altresi' autorizzato l'impiego, con le stesse modalita' di cui al comma 1, di un ulteriore contingente di 600 unita' di militari delle Forze Armate dal 15 aprile 2015 al 1°
novembre 2015. Alla copertura dei relativi oneri, pari a 7.243.189,00 di euro, per l'anno 2015, si provvede mediante due appositi versamenti, di pari importo, all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuarsi, nell'ambito delle risorse finalizzate all'evento, da parte della societa' Expo, rispettivamente, entro il 30 aprile 2015 e il 30 giugno 2015, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(( 3-bis. In relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, e' autorizzata, fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 40.453.334 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale.
All'onere derivante dalla presente disposizione, per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 15 giugno 2015, sugli sviluppi della situazione e sulle misure adottate ai sensi del presente comma.
3-ter. Allo scopo di garantire maggiore disponibilita' di personale per le esigenze connesse con il controllo del territorio e il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, l'Arma dei carabinieri, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti fissati dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni, e' autorizzata ad anticipare al 15 aprile 2015 l'assunzione di 150 allievi carabinieri da trarre dai vincitori del concorso bandito nell'anno 2010 per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale, che abbiano concluso la ferma di quattro anni quali volontari nelle Forze armate.
3-quater. Le assunzioni di cui al comma 3-ter sono autorizzate in deroga alle modalita' previste dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter del presente articolo, pari a euro 2.632.794 per l'anno 2015 e a euro 1.054.313 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa.
3-sexies. Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dall'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati «droni», ai fini del controllo del territorio per finalita' di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalita'
organizzata e ambientale. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
(( Art. 5 bis
Affidamento in custodia giudiziale di prodotti energetici sottoposti a sequestro
1. Al fine di potenziare l'attivita' di controllo del territorio per contrastare il terrorismo, anche internazionale, e di accrescere la sicurezza pubblica ed economico-finanziaria a tutela del bilancio pubblico, l'autorita' giudiziaria puo' affidare in custodia giudiziale alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ove ne facciano richiesta, per l'impiego nelle relative attivita', i prodotti energetici idonei alla carburazione e alla lubrificazione, sottoposti a sequestro penale per violazione degli articoli 40 e 49 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Nel caso di dissequestro dei prodotti, all'avente diritto e' corrisposto un indennizzo calcolato sulla base del valore medio del prezzo al consumo, riferito al momento del sequestro, come rilevato periodicamente dal Ministero dello sviluppo economico ovvero, in mancanza, da pubblicazioni specializzate di settore. ))
Art. 6
Modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (( , e all'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 ))
1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «o di eversione dell'ordine democratico» sono inserite le seguenti: «ovvero di criminalita' transnazionale»;
b) all'articolo 4, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti;
«2-bis. Fino al 31 gennaio 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche a mezzo del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, puo' richiedere che i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalita' terroristica di matrice internazionale.
2-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2-bis e' concessa dal procuratore generale di cui al comma 2 quando sussistano specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l'attivita' di prevenzione.
2-quater. Dello svolgimento del colloquio e' data comunicazione scritta al procuratore generale di cui al comma 2 (( e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo )) nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Le autorizzazioni di cui al comma 2-bis e le successive comunicazioni sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso l'ufficio del procuratore generale. Dello svolgimento del colloquio e' data informazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica a conclusione delle operazioni, secondo i termini e le modalita' di cui al comma 4 dell'articolo 33 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
2-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 23 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonche' quelle di cui al comma 5 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.».
(( 1-bis. All'articolo 18-bis, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo» e le parole: «nell'articolo 51, comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater». ))
(( Art. 6 bis
Modifiche alla disciplina in materia di collaboratori di giustizia
1. Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) all'articolo 11;
1) al comma 2, le parole: «comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 3-quater», dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti;
«e antiterrorismo» e l'ultimo periodo e' soppresso;
2) al comma 4, le parole: «il parere del procuratore nazionale antimafia e» sono sostituite dalle seguenti: «il parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonche'» e dopo le parole: «il procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»;
3) ai commi 5 e 6, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»;
b) all'articolo 16-octies, comma 1, le parole: «procuratore nazionale antimafia o» sono sostituite dalle seguenti: «procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e»;
c) all'articolo 16-nonies;
1) al comma 1, le parole: «sentiti i procuratori generali presso le corti di appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo»;
2) al comma 2, al primo periodo, le parole: «i procuratori generali o il procuratore nazionale antimafia forniscono» sono sostituite dalle seguenti: «il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo fornisce» e, al secondo periodo, la parola: «allegano» e' sostituita dalla seguente: «allega». ))
(( Art. 6 ter
Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231
1. All'articolo 47, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o al terrorismo». ))
Art. 7
Nuove norme in materia di trattamento di dati personali da parte delle Forze di polizia
1. L'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e'
sostituito dal seguente;
«Art. 53.
(Ambito applicativo e titolari dei trattamenti).
1. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per finalita' di polizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati.
2. Ai trattamenti di dati personali previsti da disposizioni di legge, di regolamento, nonche' individuati dal decreto di cui al comma 3, effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento non si applicano, se il trattamento e'
effettuato per finalita' di polizia, le seguenti disposizioni del codice;
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
3. Con decreto (( adottato dal Ministro dell'interno, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, )) sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari.».
Art. 8
Disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza
1. All'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «di polizia esteri,» sono inserite le seguenti: «i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza,» e dopo le parole: «della legge 16 marzo 2006, n. 146,» sono inserite le seguenti: «e della legge 3 agosto 2007, n. 124,».
2. (( Fino al 31 gennaio 2018;
a) non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18 della legge 3 agosto 2007, n. 124, condotte previste dalla legge come reato per le quali non e' opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, della medesima legge n. 124 del 2007, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302, 306, secondo comma, e 414, quarto comma, del codice penale;
b) con le modalita' di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, puo' essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia gia' in possesso, il quale sia adibito, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del 2007, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o dei Servizi di informazione per la sicurezza;
c) le identita' di copertura, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19 della medesima legge n. 124 del 2007, dandone comunicazione con modalita' riservate all'autorita' giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione;
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorita' giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), quando sia necessario mantenerne segreta la reale identita' nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumita', autorizza gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, a deporre in ogni stato o grado di procedimento con identita' di copertura.
2-bis. E' affidato all'AISE il compito di svolgere attivita' di informazione anche mediante assetti di ricerca elettronica, esclusivamente verso l'estero, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali della Repubblica italiana. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica con cadenza mensile circa le attivita' di ricerca elettronica. ))
Capo II
COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE INDAGINI NEI PROCEDIMENTI PER I DELITTI
DI TERRORISMO, ANCHE INTERNAZIONALE
Art. 9
Modifiche al d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, recante: «Approvazione del codice di procedura penale»
1. All'articolo 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) al comma 1, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia»
sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo» (( e le parole;
«nell'articolo 51 comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti;
«nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» )).
2. All'articolo 54-quater, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater».
(( 3. All'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente;
«2-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all'articolo 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresi', alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca di dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo». ))
4. All'articolo 371-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) alla rubrica, dopo la parola: «antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo»;
b) al comma 1, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia»
sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater»; dopo le parole;
«prevenzione antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis» (( ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresi' dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.» ));
c) al comma 2, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia»
sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»;
d) al comma 3, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia»
sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; alla lettera a), dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti;
«e antiterrorismo»; alla lettera b), dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo», e le parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono sostituite dalle seguenti: «procure distrettuali»; alla lettera c), infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e ai delitti di terrorismo, anche internazionale»; alla lettera h), dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater»;
e) al comma 4, dopo le parole: «nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo» e le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».
(( 4-bis. All'articolo 724, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: «comma 3-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 3-quater».
4-ter. All'articolo 727, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: «comma 3-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 3-quater» e dopo la parola: «antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo». ))
Art. 10
Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante;
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione
1. L'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' sostituito dal seguente;
«Art. 103.
(Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo).
1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione e' istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
2. Alla Direzione sono preposti un magistrato, con funzioni di Procuratore nazionale, e due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonche', quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalita'.
3. I magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacita' organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalita' organizzata e terroristica. L'anzianita' nel ruolo puo'
essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
4. Alla nomina del procuratore nazionale si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.
5. Gli incarichi di procuratore nazionale e di procuratore aggiunto hanno una durata di quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.
6. Al procuratore nazionale sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale.».
2. All'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».
3. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater»; dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia»
sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole;
«direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «direzioni distrettuali antimafia»
sono inserite le seguenti: «oltre che quelli addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale»; infine, dopo le parole: «comunicato al procuratore nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo».
4. All'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti;
«e antiterrorismo»; dopo le parole: «direzione nazionale antimafia»
sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».
Capo III
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA
[ OMISSIS ]
Art. 21 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.