Criteri di quantificazione dell'assegno di mantenimento secondo la Corte Costituzionale

Il tenore di vita in costanza di matrimonio e' solamente uno dei parametri per la quantificazione dell'assegno divorzile. Corte costituzionale - Sentenza n. 11/2015

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Criteri di quantificazione dell'assegno di mantenimento secondo la Corte Costituzionale

Il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non può essere l'unico parametro di riferimento da valutarsi nella quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge più debole. A dichiararlo è la Corte Costituzionale, con sentenza n. 11 del 09/02/2015 investita della questione di costituzionalità ritenuta non manifestamente infondata da parte del Tribunale di Firenze, riguardante la legittimità costituzionale dell'articolo 5, 6° comma, della legge 898/70 come modificato dall'articolo 10 della legge 74/87.

Se è ben vero che l'assegno di mantenimento "deve necessariamente garantire al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio", tale disposizione va correttamente interpretata alla luce del "diritto vivente", così come applicato nel corso del tempo in primis dalla Corte di Cassazione.

Quello stesso "diritto vivente" richiamato dal tribunale rimettente, il quale violerebbe l'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, per la "contraddizione logica ... fra l'istituto del divorzio, che ha come scopo proprio quello della cessazione del matrimonio e dei suoi effetti, e la disciplina in questione, che di fatto proietta oltre l'orizzonte matrimoniale il "tenore di vita in costanza di matrimonio". Costituirebbe, in sostanza, secondo il tribunale di Firenze, un "eccesso" del dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., e violerebbe, infine, anche l'art. 29 Cost., "esprimendo una concezione "criptoindissolubilista" del matrimonio che appare oggi anacronistica".

La Corte costituzionale non ha ritenuto fondata la questione.

La Corte ricorda l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione secondo il quale il parametro del "tenore di vita goduto in costanza di matrimonio" rileva, bensì, per determinare "in astratto ... il tetto massimo della misura dell'assegno" (in termini di tendenziale adeguatezza al fine del mantenimento del tenore di vita pregresso), ma, "in concreto", quel parametro concorre, e va poi bilanciato, caso per caso, con tutti gli altri criteri indicati nello stesso denunciato art. 5.

E tali criteri sono la condizione e reddito dei coniugi, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, la durata del matrimonio, le ragioni della decisione.

Tutti questi fattori vanno a calmierare e talvolta a diminuire la somma considerata in astratto e possono "valere anche ad azzerarla" (così testualmente, da ultimo, Corte di cassazione, prima sezione civile, sentenza 5 febbraio 2014, n. 2546; in senso conforme, sentenze 28 ottobre 2013, n. 24252; 21 ottobre 2013, n. 23797; 12 luglio 2007, n. 15611; 22 agosto 2006, n. 18241; 19 marzo 2003, n. 4040, ex plurimis).


 

Di seguito il testo della Sentenza Corte Costituzionale n. 11 del 09/02/2015

 

SENTENZA

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