Disconoscere la sottoscrizione sulla fotocopia: Cassazione 7775/2014
Non si deve disconoscere la sottoscrizione sulla produzione fotostatica del documento. Attenzione alle modalita' di contestazione del documento. Sulla dimostrazione del potere rappresentativo. Cassazione Sentenza n. 7775/2014

Con interessante (anche se non recente) sentenza (n. 7775 del 03/04/2014) la Corte di Cassazione chiarisce un importante concetto in materia di disconoscimento della sottoscrizione del documento prodotto non in originale ma in fotocopia.
Nel caso di specie l'attrice aveva prodotto in giudizio una fotocopia di una polizza assicurativa, per documentare l'esistenza del contratto. Detto documento, prodotto solamente in copia fotostatica, era stato oggetto di formale contestazione, contestazione interpretata dalla corte di merito come disconoscimento della sottoscrizione. Sulla regolarità di tale disconoscimento era stato formulato un motivo di impugnazione avanti la Corte di Cassazione la quale accoglie il rilievo.
Secondo la Suprema Corte "rispetto ad una fotocopia non è ovviamente necessario il disconoscimento della sottoscrizione, di cui all'art. 215 c.p.c.: è tuttavia necessario che la parte interessata, ove intenda espungere dal materiale istruttorio la fotocopia, ne contesti la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c.".
La resistente avrebbe dovuto, secondo la Corte, infatti:
"(a) contestare la conformità della fotocopia all'originale, riservandosi poi - una volta prodotto quest'ultimo - di disconoscere la propria sottoscrizione;
(b) ammettere la conformità della fotocopia all'originale, ma disconoscere la propria sottoscrizione",
ma né l'uno né l'altro era stato fatto.
La contestazione della documentazione, infatti, era rimasta generica con frasi criticate dalla Suprema Corte per la loro inconsistenza come ad esempio la seguente: "contesta espressamente la documentazione richiamata da parte attrice nell'atto di citazione in quanto inammissibile e comunque irrilevante e non influente ai fini di causa oltre che priva di ogni e qualsiasi rilevanza ed efficacia giuridica e probatoria".
E conclude la Corte di Cassazione affermando: "Una contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia, insomma, è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale. Limitarsi a dichiarare di "contestare" un documento senza nemmeno indicare cosa ci sia da contestare è un artificio che può trovar spazio nei manuali di retorica, non negli atti d'un processo, e chi lo adotta non potrà che imputare a sè medesimo le conseguenze derivanti dalla imperfetta contestazione".
Ma la sentenza è interessante anche per altro profilo: la Corte ricorda i principi che regolano la dimostrazione del potere di rappresentanza delle parti ed il termine entro cui i documenti dimostrativi di tale potere di rappresentanza devono essere prodotti in causa.
E afferma: "La legitimatio ad processum costituisce infatti un presupposto processuale che attiene alla regolare costituzione del rapporto processuale. Pertanto, così come l'accertamento della sua esistenza o della sua mancanza può essere compiuto in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. n. 13550 del 16 settembre 2003, rv. 566876), allo stesso modo la produzione dell'atto da cui risulti la sussistenza della suddetta legittimazione non è soggetta alle preclusioni previste per la produzione dei documenti, ed è ammissibile persino nel giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., comma 1".
Di seguito il testo di Corte Cassazione Sentenza n. 7775 del 03/04/2014:
Svolgimento del processo
1. Il (OMISSIS) la sig.a D.N.M. subì delle lesioni personali in conseguenza d'un sinistro stradale, avvenuto mentre era alla guida d'un ciclomotore di proprietà della sig.a D.M. C..
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