Giusto il licenziamento del lavoratore che cancella documenti dal PC aziendale

Giusta causa di licenziamento la non autorizzata cancellazione dei documenti dal computer aziendale. L'obbligo di affissione in bacheca e il "minimo etico". Cassazione n. 9900/15

Tempo di lettura: 1 minuto
Giusto il licenziamento del lavoratore che cancella documenti dal PC aziendale

Un dipendente abilitato all'uso del PC aziendale dopo contrasti ed attriti con la direzione, pur non essendone autorizzato provvedeva a cancellare dal computer in uso tutti i documenti fra cui anche la corrispondenza scambiata tramite e-mail.

La datrice di lavoro licenziava per giusta causa il lavoratore.

Impugnato il licenziamento, tralasciando altri motivi per i quali si rimanda alla lettura integrale del provvedimento in calce, il lavoratore lamentava la non proporzionalità del provvedimento e la non affissione in bacheca del codice disciplinare.

La Corte d'appello accoglieva le ragioni del datore di lavoro e la Corte di Cassazione (con Sentenza del 14 maggio 2015, n. 9900) conferma la bontà della sentenza di secondo grado.

Per quanto riguarda la mancata presenza in bacheca del codice disciplinare la Suprema Corte ricorda " ... che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, non è necessaria la previa affissione codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione". Si tratta del cosiddetto "minimo etico", accortezza naturale che dovrebbe essere minimo comun denominatore intrinseco nel rapporto di lavoro e per il quale non deve essere necessario svolgere alcun diretto richiamo.

Quanto alla cancellazione della documentazione contenuta nel PC aziendale, era stato accertato che le mail erano state cancellate su ordine dell'azienda stessa. Ma l'ordine si limitava alle e-mail. Il dipendente aveva invece cancellata tutta la documentazione contenuta nel PC.

La comminazione del grave provvedimento disciplinare secondo le motivazioni della Corte d'Appello non censurate in sede di legittimità, " ... è sorretto dalle specifiche previsioni del C.C.N.L. il quale prevede la sanzione del licenziamento in caso di "grave violazione degli obblighi di cui all'art. 146, commi 1 e 2, seconda parte" (art. 151) tra cui rientra "l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali dell'impresa" (art. 146, comma 2)".

La cancellazione integra, oltretutto, anche un fatto penalmente rilevante: " ... rilievo penale della condotta ascritta al lavoratore, sotto la specie del reato di danneggiamento di dati informatici previsto dall'art. 635 bis c.p., il quale deve ritenersi integrato anche quando la manomissione ed alterazione dello stato di un computer sono rimediabili soltanto attraverso un intervento recuperatorio postumo comunque non reintegrativo dell'originaria configurazione dell'ambiente di lavoro".

Secondo la Corte di Cassazione deve ritenersi legittimo il licenziamento intimato per giusta causa dal datore di lavoro ad un lavoratore responsabile di aver cancellato tutti i documenti di lavoro dal computer aziendale in uso.

 

Di seguito il testo di Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza 14 maggio 2015, n. 9900:

 

Svolgimento del processo

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati