Il concorso esterno in associazione mafiosa e il caso Contrada.
Nota alla sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015. Concorso esterno in associazione mafiosa e il caso Contrada.

La pronuncia in commento trae origine dalla lunga vicenda giudiziaria di Bruno Contrada, condannato in via definitiva nel 2006 dalla Corte d’Appello di Palermo per concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110 e 416 bis c.p.). L’ex numero tre del Sisde venne condannato per avere, negli anni tra il 1979 e il 1988, giovandosi della posizione di spicco ricoperta all’interno delle forze dell’ordine, contribuito sistematicamente alle attività e agli scopi criminali dell'associazione mafiosa denominata Cosa nostra, fornendo ad esponenti della commissione provinciale di Palermo di Cosa nostra notizie riservate, riguardanti indagini ed operazioni di polizia da svolgere nei confronti dei medesimi e di altri appartenenti all'associazione.
Proponendo ricorso alla CEDU, il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 7 della Convenzione, assumendo che il reato per il quale era stato condannato sarebbe il frutto di una complessa elaborazione ed evoluzione giurisprudenziale avvenuta in epoca posteriore ai fatti, tanto che il ricorrente non sarebbe stato in grado di prevedere con precisione la qualificazione giuridica degli addebiti che gli erano mossi e, di conseguenza, la pena che avrebbe sanzionato le sue condotte.
L’art. 7 della Convenzione stabilisce il generale principio (corrispondente di massima al nostro art. 25 Cost.) di legalità e di irretroattività della legge penale, proibendo, altresì, l’applicazione analogica o estensiva di una norma incriminatrice a fatti precedentemente non punibili.
La Corte, investita del ricorso, ha inteso verificare se, all’epoca dei fatti e alla luce del concorde riconoscimento fra le parti che la figura criminosa del concorso esterno in associazione mafiosa sia di esclusiva origine giurisprudenziale, Contrada fosse in grado di prevedere con precisione le conseguenze penali della propria condotta.
Comparso per la prima volta nella sentenza Cillari (Cass. Pen., 14 luglio 1987 n. 8092), il reato è stato oggetto di una evoluzione giurisprudenziale piuttosto articolata, per arrivare alla pronuncia a Sezioni Unite Demitry (Cass. Pen., Sez. Un., 5 ottobre 1994, n. 16), la quale, ponendo fine ai contrasti, ha definitivamente sancito la configurabilità della fattispecie.
L’excursus in cui si cimenta la Corte, analizza anche le motivazioni delle sentenze dei vari gradi di giudizio che hanno interessato il processo del ricorrente, sottolineando come, già nella sentenza di condanna di primo grado del 1996 veniva dato conto della presenza di almeno tre confliggenti orientamenti giurisprudenziali, mentre quella della Corte d’Appello del 2006 si basava su approdi giurisprudenziali di gran lunga successivi all’epoca dei fatti (Cass. Pen., 27 settembre 1995, n. 30, Mannino; Cass. Pen., 30 ottobre 2002, n. 22327, Carnevale; Cass. Pen., 17 luglio 2005, n. 33748, Mannino).
Per tali ragioni, i giudici di Strasburgo concludono che, al momento della contestazione dei fatti, il reato non sarebbe stato sufficientemente chiaro e, quindi, prevedibile per l’imputato.
Secondo la Corte, infatti, “si può considerare legge solo una norma enunciata con una precisione tale da permettere al cittadino di regolare la propria condotta”, al punto che la complessità e la non univocità della giurisprudenza in materia, negli anni di riferimento dei fatti concernenti le condotte ascritte al ricorrente, non avrebbe permesso all’imputato di qualificare con sufficiente chiarezza i fatti contestatigli e le relative conseguenze in termini sanzionatori.
Pur non giungendo ad affermare che ogni mutamento giurisprudenziale che estenda la sfera della rilevanza penale (c.d. overruling in malam partem) possa costituire violazione dell’art. 7 della Convenzione, la sentenza in commento colpisce in maniera significativa e costituisce un importante precedente per tutti i condannati per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, relativamente a fatti commessi nell’arco temporale che abbraccia gli anni ’80 – ’90.
Di notevole portata sono anche le conseguenze giuridiche della sentenza per il ricorrente.
All’esito di una pronuncia con la quale la Corte di Strasburgo rileva una violazione della Convenzione, infatti, lo Stato membro di riferimento è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per porre rimedio alla violazione stessa, non essendo sufficiente, a tal fine, il versamento di una somma di denaro a titolo di indennizzo, ma dovendosi provvedere all’adeguato ripristino della situazione del ricorrente. Quale sia il rimedio praticabile all’interno del nostro ordinamento che possa soddisfare tale esigenza, è il quesito più grande che lascia aperto la sentenza della Corte.
Avv. Francesca Fioretti
Il testo della sentenza lo trovi QUI.