Il Danno da Morte immediata non è risarcibile agli eredi: le Sezioni Unite

Danno tanatologico: non è risarcibile agli eredi della vittima il danno da perdita della vita immediatamente conseguente alle lesioni derivanti da un fatto illecito. SS. UU. sentenza n. 15350 del 22/07/2015.

Tempo di lettura: 3 minuti circa
Il Danno da Morte immediata non è risarcibile agli eredi: le Sezioni Unite

Definizione da Wikipedia: "Si parla di danno tanatologico in caso di decesso avvenuto senza apprezzabile lasso di tempo tra lesione e morte, così da poter presumere che la seconda sia esclusivamente effetto della prima, potendosi perciò escludere altre eventuali ragioni per il decesso (ove fosse apprezzabile il tempo fra lesione e decesso si tratterebbe infatti di lesione aggravata da morte). ... La definizione del danno tanatologico rileva per il diritto civile, nel quale costituirebbe, a detta di solo parte degli studiosi, una figura di danno speciale eventualmente aggiuntiva rispetto alle già consolidate figure del danno morale, di quello esistenziale e di quello biologico. Si sostiene in pratica che poiché l'ordinamento giuridico tutela il diritto alla vita, la sua violazione debba comportare soddisfazione risarcitoria" (fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Danno_tanatologico).

Sul riconoscimento di un danno tanatologico in capo agli eredi (iure hereditatis) vi è discussione e la sentenza delle Sezioni Unite del 22 luglio 2015 n.15350 entra a dirimere precedenti contrasti e a determinare univoche prassi ermeneutiche.

Da un lato, infatti, costutuisce precedente giurisprudenziale il principio secondo il quale gli eredi possono chiedere solo il riconoscimento, pro quota, dei diritti entrati nel patrimonio del de cuius, e quindi, nel caso di morte che si verifica immediatamente o a breve distanza di tempo dalla lesione, possono ottenere solo il risarcimento del danno per lesione del diritto alla salute della vittima, ma non quello per la lesione del diverso bene giuridico della vita, che, per il definitivo contestuale venir meno del soggetto, non entra nel suo patrimonio e può ricevere tutela solo in sede penale. E di questo avviso, nel caso di specie, sono state le corti del merito.

Ma secondo i ricorrenti per cassazione sussiste una evidente e anticostituzionale "contraddizione tra l'ammissione del risarcimento a favore degli eredi per il danno meno grave derivante dalla perdita della salute e la negazione di tale risarcimento per il danno ben più grave derivante dalla perdita della vita dalla quale, indipendentemente dal venir meno del soggetto, non può che derivare un danno risarcibile".

Le Sezioni Unite hanno confermato la coerenza interpretativa delle sentenze del merito. Secondo la Suprema Corte, infatti, "nel caso di morte cagionata da atto illecito, il danno che ne consegue è rappresentato dalla perdita del bene giuridico "vita" che costituisce bene autonomo, fruibile solo in natura da parte del titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente  ...  . La morte, quindi, non rappresenta la massima offesa possibile del diverso bene "salute", pregiudicato dalla lesione dalla quale sia derivata la morte, diverse essendo, ovviamente, le perdite di natura patrimoniale o non patrimoniale che dalla morte possono derivare ai congiunti della vittima, in quanto tali e non in quanto eredi".

Per dirla con Epicuro "La morte quindi è nulla, per i vivi come per i morti: perché per i vivi essa non c’è ancora, mentre per quanto riguarda i morti, sono essi stessi a non esserci".

Continua la Suprema Corte: "... Ulteriore rilievo, frequente in dottrina, è che sarebbe contraddittorio concedere onerosi risarcimenti dei danni derivanti da lesioni gravissime e negarli del tutto nel caso di illecita privazione della vita, con ciò contraddicendo sia il principio della necessaria integralità del risarcimento che la funzione deterrente che dovrebbe essere riconosciuta al sistema della responsabilità civile e che dovrebbe portare a introdurre anche nel nostro ordinamento la categoria dei danni punitivi.
L'argomento ("è più conveniente uccidere che ferire"), di indubbia efficacia retorica, è in realtà solo suggestivo, perché non corrisponde al vero ...
".

In sostanza, le Sezioni Unite sanciscono ilo pèrincipio secondo il quale "non è risarcibile agli eredi della vittima il danno da perdita della vita immediatamente conseguente alle lesioni derivanti da un fatto illecito".

Il pronunciamento delle Sezioni Unite ha fatto tirare un sospiro di sollievo alle rappresentanze delle compagnie assicurative preoccupate dell'apertura di una possibile falla nella struttura di contenimento delle tipologie risarcitorie.

 

Di seguito il testo di Cassazione Civile Sezioni Unite 22 luglio 2015 n.15350:

 

Svolgimento del processo

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati