Il dies a quo del termine di prescrizione per l'azione di regresso INAIL: le SS.UU.
Le Sezioni Unite, Sentenza n. 5160/15, a soluzione di contrasto giurisprudenziale si esprimono in ordine al dies a quo del termine di prescrizione per l'azione INAIL di regresso

A seguito di un grave infortunio sul lavoro l'INAIL erogava a favore del'infortunato una rendita vitalizia ed agiva nei confronti del responsabile civile per ottenere la restituzione di quanto pagato.
Nel caso di specie nessuna azione penale era stata esercitata.
Arrivato alla Corte di Cassazione, il caso viene assegnato alle Sezioni Unite per la determinazione del peculiare calcolo del dies a quo del termine concesso all'INAIL per intraprendere l'azione.
Le Sezioni Unite decidono con Sentenza del 16-03-2015, n° 5160.
Ai sensi dell'art. 112 del DPR 1124/65 il termine concesso per la richiesta del pagamento di cui trattiamo è di tre anni.
Tuttavia, sulla decorrenza del termine, pure prevista dalla norma, si è abbattuta la scure della Corte Costituzionale. Per completezza riportiamo l'art. 122 con annotati gli interventi della Corte Costituzionale e di modifica normativa.
Art. 112
L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale (1).
L'azione per riscuotere i premi di assicurazione ed in genere le somme dovute dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore si prescrive nel termine di 10 anni dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento (2).
Le azioni spettanti all'Istituto assicuratore, in forza del presente titolo, verso i datori di lavoro e verso le persone assicurate possono essere esercitate indipendentemente dall'azione penale, salvo nei casi previsti negli artt. 10 e 11.
La prescrizione dell'azione di cui al primo comma è interrotta quando gli aventi diritto all'indennità, ritenendo trattarsi di infortunio disciplinato dal titolo secondo del presente decreto, abbiano iniziato o proseguito le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria in conformità delle relative norme (3).
Il giudizio civile di cui all'art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile (4).
(1) V. sent. della Corte Cost. n. 116 dell'8-7-1969 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, 1° comma, del R.D. 17-8-1935, n. 1765 (disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali), nella parte in cui dispone che l'azione per conseguire dall'INAIL la rendita per inabilità permanente si prescrive col decorso del termine ivi previsto anche nel caso in cui entro lo stesso termine tale inabilità non abbia ridotto l'attitudine al lavoro in misura superiore al minimo indennizzabile; dichiara altresì, in applicazione dell'art. 27 della L. 11-3-1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, 1° comma, della L. 19-1-1963, 15 modifiche e integrazioni al R.D. 17-8-1935, n. 1765) nonché dell'art. 112, 1° comma, del D.P.R. 30-6-1965, 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
V. sent. della Corte Cost. n. 80 del 26-4-1971 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, 1° comma, nei limiti di cui in motivazione, in rif. all'art. 38 Cost. (G.U. n. 106 del 28-4-1971).
V. sent. della Corte Cost. n. 33 del 5-2-1974 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 67, 1° comma, del R.D. 17-8-1935, n. 1765, 16, 1° comma, della L. 19-1-1963, n. 15, e 112, 1° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 38, 2° comma, Cost. (G.U. n. 48 del 20-2-1974).
V. sent. della Corte Cost. n. 33 del 18-1-1977 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, 1° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 38, 1° e 2° comma, Cost. (G.U. n. 24 del 26-1-1977).
V. sent. Corte Cost. n. 129 del 21-5-1986 che "dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 112 primo comma del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che il termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative sia interrotto a far tempo dalla data del deposito del ricorso introduttivo della controversia, effettuato nella cancelleria dell'adito pretore, e seguito dalla notificazione del ricorso e del decreto pretorile di fissazione dell'udienza di discussione; v. sent. Corte Cost. n. 544 del 12-12-1990 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 112, primo comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui prevede che la prescrizione delusione giudiziaria decorre da "un momento anteriore alla morte dell'assicurato anche quando la malattia professionale non sia accertabile se non mediante, o previo, esame autoptico; v. sent. Corte Cost. n. 31 del 17-1-1991 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 112, primo comma, e 135, secondo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
(2) Termine elevato a tre anni dalla L. 29-2-1980, n. 33; vedi anche D.P.R. 31-12-1971, n. 1403, art. 23; D.L. 12-9-1983 n. 463, art. 2, 19° comma, come modificato dalla legge di conversione 11-11-1983, n. 638, così sostituito dal D.L. 30-12-1987, n. 536 convertito nella L. 29-1-1988, n. 48.
V. sent. della Corte Cost. n. 110 del 21-5-1982 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, 2° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 24, 76 e 77 Cost. (G.U. n. 164 del 16-6-1982); termine elevato a dieci anni dall'art. 12 del D.L. 30-12-1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella L. 29-2-1988, n. 48 (v. testo coordinato).
(3) V. sent. della Corte Cost. n. 78 del 4-5-1972 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, ultimo comma, in rif. all'art. 76 Cost. (G.U. n. 122, del 10-5-1972).
(4) V. sent. Corte Cost. n. 372 del 23-3-1988 che dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2947, 3° comma, cod. civ.: 19, 5° comma, artt. 11 e 112, 5° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. (G.U. n. 15 del 13-4-1988).
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Le Sezioni Unite accennando agli interventi che hanno interessato il suddetto articolo, rendono altresì conto delle diverse interpretazioni che la stessa corte di cassazione ha, nel tempo, adottato in merito alla individuazione del dies a quo.
Il tema, oltretutto, risulta più complesso, non essendo in definitiva ancora mai stato appurato se detto termine fosse inquadrabile nella "decadenza" oppure fosse più logicamente un termine di "prescrizione"; questione alla quale si aggiunge la peculiarità del caso di specie che non aveva visto promossa l'azione penale.
Secondo la Suprema Corte "nel caso in cui l'accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale sia del tutto mancato, perchè non è stato instaurato alcun procedimento penale, e rilevata la necessità di un chiarimento anche in ordine alla natura del detto termine (di decadenza o di prescrizione - sulla quale, peraltro, a ben vedere non hanno preso posizione nè, da un lato, Cass. n. 968/2004 cit. nè, dall'altro Cass. n.ri 5134 e 5879/2011), ritiene il Collegio che, nella specie, occorre partire dalle medesime considerazioni di base svolte da Cass. n. 20736/2007, e cioè dal rilievo del venir meno della coerenza fra gli artt. 10 e 11, da una parte, e l'art. 112, dall'altra, a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale e dei mutamenti del regime processuale penale e civile, che si riassumono nella abolizione della cosiddetta pregiudiziale penale, con la conseguente connessione, dell'azione di regresso dell'INAIL, soltanto all'astratta previsione legale quale reato del fatto causativo dell'infortunio".
Con la conseguenza che "anche nel caso della mancata instaurazione del procedimento penale, dovendo parimenti colmarsi una lacuna nel sistema, come sopra creatosi a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale e dei mutamenti processuali evidenziati, il termine non può che ritenersi di prescrizione, stante il principio di stretta interpretazione delle previsioni legislative di decadenza, con la conseguenza che il detto termine deve ritenersi suscettibile di interruzione in base ai principi generali. Del resto, essendo quantomeno dubbia, nella specie, la natura del termine, deve ritenersi che, in ogni caso, vada preferita la tesi della prescrizione, che rende meno difficile l'esercizio, anche in via giudiziale, del diritto di regresso dell'istituto".
Ma da quando deve partire il decorrere del triennio?
Criticando propri precedenti e assumendo una nuova visione dell'istituto, al termine di un lungo argomentare, secondo le Sezioni Unite "il diritto dell'INAIL al recupero di quanto erogato al danneggiato deve agganciarsi, per la certezza dei rapporti giuridici, alla liquidazione dell'indennizzo assicurativo che costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto a svolgere, nel termine previsto, l'azione di regresso".
E conclude enunciando il seguente principio:
"in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro può essere esercitata nel termine triennale di prescrizione, che, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato, ovvero, in caso di rendita, dalla data di costituzione della stessa".
Di seguito il testo di Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 16 Marzo 2015, n° 5160:
Svolgimento del processo
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