Il timbro dell'UNEP idoneo a provare la data della notifica anche se senza firma
Notifiche: il timbro dell'ufficiale giudiziario prova la tempestività della notifica anche senza sottoscrizione. Cassazione Sentenza n. 21281/15

Una Corte d'Appello dichiarava inammissibile l'appello posto che, mentre la sentenza impugnata era stata notificata il 16.1.2012, l'appello era stato notificato alla parte appellata il 16.2.2012, e dunque decorso il termine di cui all'art. 325 c.p.c.
Parte appellante rilevava che l'atto da notificare era stato portato all'UNEP competente entro i termini previsti per la proposizione dell'appello. Nel caso di specie, tuttavia, mancava la sottoscrizione dell'UNEP.
Secondo la Corte d'Appello non vi era prova che l'atto di citazione in appello fosse stato consegnato all'ufficiale giudiziario in data precedente a quella dell'avvenuta notificazione posto che la dimostrazione della data d'inoltro dell'atto per la notifica non poteva essere ricavata dal timbro ivi apposto a margine. Detto timbro riportava il numero cronologico e la data ma non invece la firma del ricevente. Sempre secondo la Corte del gravame non era stata neppure esibita dalla parte interessata alcuna certificazione integrativa, idonea a dimostrare la tempestività dell'impugnazione.
La problematica relativa alla regolarità, o meno, della notifica e quindi della tempestività dell'appello viene portata innanzi alla Corte di Cassazione Civile la quale decide con Sentenza del 20 ottobre 2015 n° 21281, la quale conferma propri precedenti.
Asserendo la Suprema Corte che nell'ordinamento italiano deve oramai ritenersi operante il principio generale secondo il quale è sufficiente per il notificante dimostrare che il plico è stato inoltrato per la notifica, mediante consegna all'ufficiale giudiziario, entro il termine prescritto, ciò premesso la Corte afferma: "la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la relativa prova può essere ricavata dal timbro, ancorchè privo di sottoscrizione, apposto dall'ufficiale giudiziario sull'atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile".
Di seguito la sentenza Corte di Cassazione Civile Sentenza del 20/10/2015, n. 21281:
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
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