Imprenditore colluso, vittima e intraneo: i diversi rapporti tra imprenditore e associazione mafiosa
È colluso l'imprenditore in rapporto con la cosca con vantaggi per entrambi i contraenti, mentre è vittima l'imprenditore che cede all'imposizione subendo il danno ingiusto. Cassazione Penale Sent. n. 24771/15

È colluso l'imprenditore in rapporto sinallagmatico con la cosca con vantaggi per entrambi i contraenti, mentre è vittima l'imprenditore che non viene a patti e intimidito cede all'imposizione subendo il danno ingiusto (Corte Cassazione Penale Sentenza del 03 giugno 2015 n. 24771).
1. Il rapporto tra imprenditore e sodalizio mafioso
I rapporti che possono derivare tra imprenditore e associazione mafiosa di cui all'art. 416 bis cod. pen. sono diversi, non potendosi sempre ritenere l'imprenditore quale vittima delle attenzioni del sodalizio criminale a cui va devoluta parte dei profitti dell'impresa e dovendosi piuttosto analizzare il rapporto che in concreto viene a costituirsi tra l'imprenditore e la cosca. Inoltre, diversamente si atteggia il rapporto tra imprenditore e associazione mafiosa a seconda che il primo consegua vantaggi dalla vicinanza al sodalizio ovvero coadiuvi materialmente l'attività criminosa dell'organizzazione, ponendosi uno spartiacque tra il delitto di partecipazione e quello di concorso esterno.
Dunque, non sempre l'imprenditore "avvicinato" dalla cosca è vittima del sistema mafioso, potendo benissimo configurarsi un rapporto in cui l'imprenditore consegue vantaggi avvalendosi, appunto, di tale "vicinanza" ovvero coadiuvi attivamente con il sodalizio criminale.
Nel caso di specie, il giudice di appello1 condannava l'imputato, tra gli altri, per il reato di partecipazione in associazione di stampo mafioso in quanto «si avvaleva della forza di intimidazione del sodalizio criminale per imporre l'istallazione delle sue macchine da gioco e poi restituiva al clan una parte dei profitti in tal modo conseguiti, versando con cadenza periodica delle somme di denaro».
La Suprema Corte, ribadendo i criteri già delineato in passato, ha tracciato il discrimen tra "imprenditore vittima" e "imprenditore colluso"2.
2. I criteri delineati (e ribaditi) dalla Suprema Corte per discernere tra collusione e vittimizzazione.
Il Giudice di legittimità ha individuato gli elementi da cui è possibile cogliere la differenza che intercorre tra imprenditore "colluso" e imprenditore "vittima". In generale, è "imprenditore colluso" colui che ha instaurato con l'associazione mafiosa un rapporto sinallagmatico, nel senso della reciprocità dei vantaggi che scaturiscono dall'avvicinamento, quali l'acquisizione di una posizione dominante nel territorio per l'imprenditore (come il conseguimento di commesse pubbliche) e l'ottenimento di risorse, servizi e utilità per la cosca (ad esempio, il rafforzamento della capacità del influenzare il settore economico )3.
Tuttavia, affinché possa parlarsi anche di partecipazione oltre alla più generica collusione da cui discende il concorso esterno è necessario che si realizzi un quid pluris, ossia che l'imprenditore sia inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale accompagnata dall'elemento dell'affectio societatis4.
Al contrario, può parlarsi di "imprenditore vittima" laddove questi non abbia cercato un accordo con l'associazione in modo da piegare lo stesso a vantaggio personale, dovendo invece sottostare alle richieste soggiogato dall'intimidazione e subire il relativo danno, limitandosi piuttosto a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno5.
3. Intraneità dell'imprenditore che fornisce mezzi all'associazione per perpetrare l'attività.
In base a quanto detto, il Supremo Consesso precisava che l'attività dell'"imprenditore colluso" rientra normalmente all'interno della categoria del concorso esterno e che quando la condotta da questi posta in essere vada oltre il conseguimento di un vantaggio sinallagmatico, caratterizzandosi piuttosto nella messa a disposizione del sodalizio di mezzi atti a perpetrare l'attività criminale dell'associazione6, «ben può qualificarsi tale rapporto come intraneità al gruppo criminale», da cui la corretta configurazione della partecipazione di cui all'art. 416 bis cod. pen..
Invero, la Corte va oltre il concetto dell'imprenditore colluso, posto che questi si limita ad attingere un vantaggio dal rapporto creatosi con l'associazione e nulla valendo la consegna di parte dei profitti (che invece costituisce il sinallagma del rapporto). Individuando l'intraneità dell'imprenditore alla struttura organizzativa del sodalizio mafioso attraverso la messa a disposizione di quest'ultimo di mezzi necessari per la perpetrazione dell'attività illecita, la Corte ha confermato la lettura fornita dal merito, ritenendo il comportamento dell'imprenditore idoneo ad integrare una vera e propria partecipazione all'associazione mafiosa.
Dott. Andrea Diamante
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1 Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale del capoluogo campano (non riconosceva l'aggravante di cui all'art. 7 della L. 203/1991).
2 Invero, la sentenza si presta anche a degli approfondimenti circa il riscontro interno ed esterno nel caso di chiamata di correità o reità.
3 Cass. Pen., Sez. V, 01/10/2008, n. 39042; Sez. I, 11/10/2005, n. 46552.
4 Cass. Pen., Sez. VI, 18/04/2013, n. 30346.
5 Vd. nota 2.
6 Nel caso di specie, armi ed autovetture.
Di seguito il testo di Corte Cassazione Penale Sentenza del 03/06/2015 n. 24771:
Svolgimento del processo
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