In Gazzetta Ufficiale il Regolamento ministeriale per i lavori di pubblica utilità dell'imputato
Messa in prova dell'imputato: Decreto del Ministero della Giustizia n. 88 dell'8 giugno 2015 contenente il regolamento per la stipulazione di convenzioni per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 15 del 3 Luglio 2015 il Decreto del Ministero della Giustizia n. 88 dell'8 giugno 2015 contenente il regolamento per la disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilita' ai fini della messa alla prova dell'imputato, in applicazione dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67.
Da definizione ministeriale "Il lavoro di pubblica utilità è una sanzione penale consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato. La prestazione di lavoro, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; oppure nel settore della protezione civile, della tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato".
Con l'introduzione dell'art 168bis del codice penale da parte della L. 67/2014 si è prevista la sospensione con messa in prova dell'imputato; l'art. 168-bis prevede:
"Art. 168-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato)
Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonche' per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato puo' chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonche', ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresi' l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che puo' implicare, tra l'altro, attivita' di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla liberta' di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.
La concessione della messa alla prova e' inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilita'. Il lavoro di pubblica utilita' consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalita' ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettivita', da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione e' svolta con modalita' che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non puo' superare le otto ore.
La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non puo' essere concessa piu' di una volta.
La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108."
Tuttavia l'art 8 della predetta L. 67/14 aveva demandato ad un regolamento ministeriale di descrivere le modalità con le quali gli enti avrebbero potuto ospitare il lavoro di coloro che erano messi in prova. Con il D.M. in calce è stato emanato il regolamento attuativo.
Gli enti che chiedono la stipulazione della convenzione per l'utilizzo di questi "lavoratori" dovranno garantire misure di sicurezza ed igiene e provvedere ad opportuna copertura assicurativa.
Le convenzioni verranno pubblicate sul sito internet del Ministero della giustizia, raggruppate per distretto di corte d'appello.
La normativa entra in vigore il 3 luglio 2015.
Di seguito il testo del Decreto del Ministero della Giustizia n. 88 dell'8 giugno 2015:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO
8 giugno 2015, n. 88
Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilita' ai fini della messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!