In GU il testo della Legge di Conversione dell'ultima riforma della giustizia civile
Il testo del D.L. 83/2015 (ultima riforma giustizia civile) coordinato con la Legge di conversione (L. 132 del 6 agosto 2015)

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n° 192 del 20 Agosto 2015 la Legge conversione 6 agosto 2015 n° 132 del Decreto Legge del 27 giugno 2015, n. 83 titolato "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria", in sostanza l'ultima riforma della giustizia civile.
Il testo del Decreto Legge era riportato in questo articolo, con un breve riassunto delle molte novità introdotte.
Le moifiche apportate dalla legge di conversione sono in parte dedicate alla correzione di errori di battitura e ortografia ma per altra parte, pur senza stravolgere l'impianto complessivo degli istituti introdotti, vengono apportate sostanziali novità.
Come ad esempio la proposta di concordato deve prevedere il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari rispetto al 25% previsto dal Decreto Legge, oppure, sempre in materia di concordato "I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale".
Previsto, ora, che "Le controversie in cui e' parte un fallimento sono trattate con priorita".
Novità in materia di pignoramento di veicoli; le nuove modalità di pignoramento di affiancano e non sostituiscono quelle precedenti: "d-bis) all'articolo 521-bis: 1) al primo comma, le parole: "Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue" sono sostituite dalle seguenti: "Oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi puo' essere eseguito anche".
Quanto alla durata di efficacia del pignoramento, già ridotto a 45 giorni, per il pignoramento dei veicoli viene effettuata questa ulteriore specificazione: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 497, l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice".
Ancora ulteriori aggiustamenti in materia di contestazione nel pignoramento presso terzi, con l'introduzione della seguente norma (art 549 c.p.c. primo periodo): "Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non e' possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo".
Si segnalano, ancora, alcune precisazioni nell'articolo 614-bis sulla coercizione indiretta. Normata l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo da parte di persona diversa dal creditore pignorante (nuovo art. 159-ter).
Modifiche anche alle norme del D.L. 83/15 relative al Processo Civile Telematico. In merito alla copia cartacea di atti e documenti viene assegnato al ministero della giustizia la possibilità di regolare con proprio decreto "misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalita' telematiche nonche' per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalita', nonche' per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee".
Curiosa l'intropduzione del comma 9-octies all'art. 16 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 che prescrive che "Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalita' telematiche sono redatti in maniera sintetica". Poiché, oramai, tutti gli atti vengono depositati in modalità telematica se ne deduce che tutti gli atti, anche quelli delle parti, sono da depositarsi in forma sintetica; cosa significhi in partica, tuttavia, non è dato capirsi.
Sulle attestazioni di conformità vengono introdotte le seguenti norme: secondo l'3-bis "I soggetti ... che compiono le attestazioni di conformita' ... sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto". In merito a ciò crediamo si tratti più di un chiarimento che altro.
Il nuovo comma 1-bis dell'art. 19 del D.L. 83/15 introduce novità sulle modalità di attestazione della conformità della copia. Si prescrive "All'articolo 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, le parole: "attestandone la conformita' all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" sono sostituite dalle seguenti: "attestandone la conformita' con le modalita' previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221".
L'art 16-undecies viene, pure, introdotto ex novo dal D.L. 83/2015. Nella attestazione di conformità "l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalita' stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia". Possiamo dedurne che venga rimesso ad un decreto del Ministero della giustizia il criterio di individuazione della copia, forse prendendo finalmente una strada la diattriba sull'applicabilità al PCT delle regole tecniche del Codice dell'Amministrazione Digitale (ci si riferisce alle regole introdotte dal DCPM 13/11/2014).
Con un incentivo fiscale all'utilizzo degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie viene introdotto un credito d'imposta a chi ha corrisposto compensi per una negoziazione assistita o per un arbitrato per l'anno 2015. L'art. 21-bis infatti prevede che "alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto nell'anno 2015 il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonche' alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto, nel medesimo periodo, il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, e' riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016".
Di seguito il testo del Decreto Legge del 27 giugno 2015, n. 83 coordinato con la Legge di conversione 6 agosto 2015 n° 132:
Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.
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