L. Pinto: il termine perentorio previsto per il deposito vale solo per il ricorso
Legge Pinto: il termine perentorio vale solo per il deposito del ricorso e non anche per il deposito della documentazione. Cassazione Sentenza n. 22763/15

In un ricorso per ottenere equa riparazione per eccessiva durata del processo la Corte d'Appello dichiarava inammissibile la domanda, per l'incompletezza e l'inidoneità della documentazione depositata, in quanto depositata oltre il termine perentorio previsto per il deposito del ricorso. La Corte, altresì, rigettava l'opposizione proposta.
Il ricorrente aveva mancato di depositare oltre al provvedimento definitivo, anche alcuni degli atti e dei verbali di causa del giudizio presupposto e aveva chiesto termine e autorizzazione - negati dalla Corte - per provvedere al deposito di quanto mancante.
L'art. 4 della L. 89/01 stabilisce che la domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.
Il caso è sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione. Questa, con Sentenza n. 22763 del 06/11/2015 ricorda che "l'art. 3 legge Pinto non contiene alcuna espressa menzione del fatto che la produzione degli atti e dei documenti sia condizione d'ammissibilità della domanda", cassando il ragionamento logico giuridico formulato dalla Corte d'Appello. Non solo, continua la Suprema Corte, " ... il rinvio ai primi due commi dell'art. 640 c.p.c., contenuto nel quarto comma dell'art. 3, milita a favore della soluzione esattamente opposta".
Aggiunge ancora che seppur " ... respinta la domanda con decreto ex art. 3, sesto comma legge n. 89/01, per la sua insufficiente documentazione, il ricorrente può produrre gli atti e i documenti mancanti nella successiva fase d'opposizione".
A conclusione la Corte di Cassazione esprime il seguente principio di diritto:
"soggiace al termine perentorio stabilito dall'art. 4 legge n. 89/01 unicamente il deposito nella cancelleria della Corte d'appello adita di un ricorso avente i requisiti di cui all'art. 125 c.p.c., richiamato dal primo comma dell'art. 3 stessa legge. Pertanto, il deposito degli atti e dei documenti elencati nel terzo comma del medesimo articolo può sopravvenire in qualunque momento utile, prima che il presidente della Corte o il consigliere da lui designato provvedano con decreto sulla domanda, ovvero nel termine eventualmente concesso ai sensi dell'art. 640, primo comma c.p.c., richiamato dal successivo quarto comma dello stesso art. 3".
Di seguito il testo di Corte Cassazione Civile Sentenza n. 22763 del 06/11/2015:
IN FATTO
Con ricorso del 3.7.2013 G. B. adiva la Corte d'appello di Messina per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, per la durata irragionevole di una causa civile instaurata innanzi al Tribunale di Siracusa il 19.12.1995 e definita con sentenza di questa Corte Suprema in data 10.1.2013.
Con decreto del consigliere delegato la Corte dichiarava inammissibile la domanda, per l'incompletezza e l'inidoneità della documentazione depositata.
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