Condominio: la notifica va eseguita nello studio o nella residenza dell'Amministratore
Chiamata in causa del Condominio: la competenza è del foro della residenza (o dello studio) dell'Amministratore? Cassazione Ordinanza n° 17474/15

La chiamata in causa del Condominio va fatta con notifica dell'atto (citazione o ricorso) all'Amministratore Condominiale; si pone il quesito di quale sia il foro competente non potendosi applicare il foro individutato dall'art. 23 c.p.c. deputato a determinare la competenza territoriale nelle cause fra condomini o condominio e condomini, e non fra un terzo ed il condominio.
La Corte Cassazione con Ordinanza n° 17474 depositata il 2 settembre 2015 ha avuto modo di affermare interessanti principi tenendosi conto che nel caso di specie un terzo vocava in giudizio il condominio con una pretesa di danno extracontrattuale.
La competenza, secondo la Corte di Cassazione, va individuata con le ordinarie regole del codice di procedura civile, potenzialmente anche concorrenti fra di loro.
Il primo criterio viene individuato, secondo la S.C. in quello generale del condominio quale ente privo di personalità giuridica, ma dotato di una propria soggettività, con richiamo diretto all'art. 19 c.p.c. secondo comma, il quale determina la competenza del foro ove questi enti hanno la sede e con la strana (nel nostro caso) specificazione che "hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo". L'attività continuativa deve essere quella dell'Amministratore condominiale? O va in ogni caso individuata ove è ubicato lo stabile?
Non vi è dubbio alcuno, tuttavia, che la notifica vada fatta all'Amministratore ove questi abbia il proprio studio o la propria residenza secondo costante indirizzo giurisprudenziale. Ma la Suprema Corte aggiunge che il foro generale del condominio si identifica alla stregua del seguente principio di diritto : "La notifica di un atto indirizzato al condominio, qualora non avvenga nelle mani dell'amministratore, può essere validamente fatta nello stabile condominiale soltanto qualora in esso si trovino locali destinati allo svolgimento ed alla gestione delle cose e dei servizi comuni (come ad esempio la portineria), idonei, come tali, a configurare un ufficio dell'amministratore, dovendo, in mancanza, essere eseguita presso il domicilio privato di quest'ultimo". La notifica all'Amministratore presso il Conominio sarà valida solamente nel caso in cui vi sia una portineria (o analoghi locali dedicati all'attività condominiale). Significa, quindi, che il foro del condominio va identificato con la sede o residenza dell'amministratore?
Nel caso di specie si è determinata la competenza del luogo ove è collocato lo stabile in virtù del fatto che a seguito della notifica eseguita presso il Condominio lo stesso Condominio, in persona dell'Amministratore, non ha sollevato eccezioni e si è costituito regolarmente sanando ogni eventuale irregolarità. Ma è conseguente il dubbio circa la conclusione del regolamento di competenza se il Condominio avesse sollevato eccezione di incompetenza territoriale.
Di seguito il testo di Corte Cassazione con Ordinanza n° 17474 del 02/09/2015:
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Ritenuto quanto segue:
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!