La prova del perdurante e grave stato di ansia e di paura della vittima di "stalking"

Stalking: per la prova di grave e perdurante stato di timore deve farsi riferimento alle dichiarazioni della vittima del reato ai suoi comportamenti. Sentenza Cass. Pen., Sez. V, 11/11/2015, n. 45184

La prova del perdurante e grave stato di ansia e di paura della vittima di "stalking"

«Per quanto attiene al reato di stalking, con riferimento alla prova nella persona offesa di un grave e perdurante stato d'ansia e di timore, occorre far riferimento ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche dalla condotta di quest'ultimo».

 

1. La ricostruzione "patologicamente" orientata dell'ansia della vittima

Sulle orme di quanto indicato dalla sentenza della Corte Costituzionale1, la Sez. V della Suprema Corte con sentenza n. 45184 dell'11 novembre 2015 ha, in uno, ribadito i principi da questa elaborati e l'interpretazione nomofilattica circa gli eventi dalla cui verificazione dipende la consumazione del delitto delineato dall'art. 612 bis cod. pen., ancora una volta sgomberando il campo dal dubbio di un accertamento medico del grave e perdurante stato d'ansia e di paura.

Nella specie, la Corte veniva chiamata a decidere sul ricorso dell'imputato condannato tanto in primo grado2 quanto in grado di appello3 per aver commesso il delitto di atti persecutori nei confronti di una donna a cui le condotte delittuose avevano ingenerato un grave e perdurante turbamento emotivo, come rilevato anche dalla relazione di uno psicoterapeuta.

Il ricorrente deduceva l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 612 bis cod. pen., in quanto asseriva che la formula normativa perdurante stato d'ansia o di paura dovesse fare riferimento a forme patologiche che trovano riscontro nella letteratura medica per soddisfare il requisito della determinatezza4, in ossequio ai principi formulati dalla Corte costituzionale che ha ritenuto scongiurato il vizio di indeterminatezza dell'art. 612 bis cod. pen. attraverso una corretta interpretazione degli elementi extragiuridici.

 

2. La ricostruzione della Suprema Corte "costituzionalmente" e "legittimamente" orientata

Tuttavia, la Suprema Corte ha riproposto la corretta interpretazione indicata dal Giudice delle leggi nel 2014.

Invero, la Corte ha richiamato quanto spiegato dalla Corte costituzionale in ordine al «perdurante e grave stato di ansia e di paura» e al «fondato timore per l’incolumità». Infatti, il Giudice di legittimità ha evidenziato che il Giudice delle leggi non ha fatto riferimento a categorie nosologiche al fine di individuare tali eventi, necessitandosi piuttosto di «un’accurata osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell’agente, che denotino una apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima»5.

Tali principi, e la Suprema Corte dà prova di esserne conscia, furono elaborati dalla Corte costituzionale sulla base dell'orientamento già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per nulla inconsapevole circa gli elementi su cui deve fondarsi la prova del perdurante e grave stato d'ansia e di paura, che può e deve essere ancorata ad elementi sintomatici che rivelino un reale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente, nonché dalle condizioni soggettive della vittima, purché note all’agente, e come tali necessariamente rientranti nell’oggetto del dolo6.

La quinta Sezione, inoltre, fa propri tali principi ermeneutici anche in forza del fatto che gli stessi già appartenevano alla consolidata esperienza ermeneutica della Corte in riferimento alla «perdurante e grave stato di ansia e di paura».

Pertanto, si deve prescindere da qual si voglia accertamento di uno stato patologico, essendo sufficiente che il contegno persecutorio dell'agente destabilizzi la serenità e l'equilibrio psicologico della vittima. Contrariamente opinando, si ricaverebbe una duplicazione del delitto di lesioni di cui all'art. 582 cod. pen., il cui evento deve configurare una categoria nosologica, data infatti dalla malattia fisica ovvero dalla malattia mentale e psicologica7

Indi, la prova della causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura deve essere ancorata ad elementi sintomatici del turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche dalla condotta di quest'ultimo, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata8.

 

3. L'irrilevanza di eventuali problemi pregressi della vittima sul piano delle condizioni psicologiche

Infine, la Corte non ha ritenuto ostative con la configurazione del delitto di atti persecutori eventuali condizioni emotive e psicologiche della vittima già problematiche a causa di eventi precedenti e per nulla riconducibili all'attività persecutoria condotta dall'agente.

Anzi, anche l'aggravamento di stati emotivi già problematici ben può configurare l'evento delle «perdurante e grave stato di ansia e di paura», senza che possa dirsi spezzato il collegamento eziologico tra la condotta del persecutore e tale evento.

Invero, «un soggetto che versa in uno stato di sofferenza emotiva appare obiettivamente meritevole di maggiore tutela rispetto a condotte qualificabili ex art. 612-bis cod. pen.» «dove gli eventi indotti ben possono costituire aggravamenti di un'ansia od un timore preesistenti, ed altrimenti provocati», in particolare quando è pacifico che in concreto l'agente sia pienamente consapevole dello stato in cui versa emotivamente la persona offesa, specie se gli sono anche note le vicende che hanno causato il suddetto stato di sofferenza emotiva.

Dott. Andrea Diamante


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1 Corte Cost. n. 172/2014.

In particolare, il Tribunale di Trapani aveva ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 612 bis cod. pen. in riferimento all'art. 25 Cost. in quanto non soddisfacente il requisito di sufficiente determinatezza in riferimento al minimum della condotta intrusiva temporalmente necessaria e sufficiente affinché possa dirsi integrata la persecuzione penalmente rilevante, a cosa debba intendersi per perdurante e grave stato di ansia o di paura, ai criteri per stabilire quando il timore debba considerarsi "fondato" e al concetto di "abitudini di vita".

2 Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Mantova, 22/11/2013.

3 Corte di appello di Brescia, 19/09/2014.

4 Il ricorrente riteneva che «per soddisfare il requisito di determinatezza, la formula normativa non può che riferirsi a forme patologiche caratterizzate dallo stress e specificamente riconoscibili proprio come conseguenza del tipo di comportamenti incriminati, le quali, sebbene non compiutamente qualificate, trovano riscontro nella letteratura medica. A tal fine si deve ritenere che il legislatore, con i termini di "ansia" e "paura", abbia inteso richiamare un elemento normativo di carattere extragiuridico, il quale comporta che il parametro di riferimento diventi inevitabilmente incerto. L'incertezza viene limitata mediante il riferimento alla scienza medica, la quale sola sarà in grado di dare concretezza di significato ai termini impiegati [...]. un'interpretazione corretta, ed in linea con gli intenti del legislatore, impone di considerare l'evento del grave disagio psichico (vista la indeterminatezza della figura) come una forma patologica contraddistinta dallo stress di tipo clinicamente definito grave e perdurante».

5 In questo passaggio, la Corte cita pedissequamente la Corte costituzionale, per cui «quanto al «perdurante e grave stato di ansia e di paura» e al «fondato timore per l’incolumità», trattandosi di eventi che riguardano la sfera emotiva e psicologica, essi debbono essere accertati attraverso un’accurata osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell’agente, che denotino una apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima».

6 Cass. Sez. V, 28/02/2012, n. 14391, richiamata ex multis dalla Corte costituzionale, per cui la prova dell'evento del delitto in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata. La natura giuridica di reato di evento e di danno della fattispecie delittuosa di cui all'art. 612 bis c.p. (stalking), impone che la condanna sia subordinata al previo accertamento della sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta del soggetto agente e le conseguenze psicologiche pregiudizievoli in capo alla vittima.

7 Cass. Sez. V, 10/01/2011, n. 16864, per cui ai fini della integrazione del reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) non si richiede l'accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori - e nella specie costituiti da minacce e insulti alla persona offesa, inviati con messaggi telefonici o via internet o, comunque, espressi nel corso di incontri imposti - abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 bis c.p. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 c.p.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica.

8 Cass. Sez. VI, 14/10/2014, n. 50746, per cui In tema di atti persecutori, la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata.

Cass. Sez. V, 09/05/2012, n. 24135, per cui la prova dello stato d'ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante.

Merita evidenza quanto statuito dalla presente decisione, citata dalla sentenza in commento ma non in riferimento a tale aspetto. Invero, l'effetto del grave e perdurante stato di ansia e di paura, per il cui accertamento si prescinde da uno stato patologico, «deve avere indubbiamente una qualche consistenza, come suggerisce il ricorso da parte del legislatore agli aggettivi "grave" e "perdurante" per qualificare gli elementi selezionati per caratterizzare l'evento in questione, ma sotto il profilo probatorio ciò significa che l'effetto destabilizzante deve risultare in qualche modo oggettivamente rilevabile e non rimanere confinato nella mera percezione soggettiva della vittima del reato, ma in tal senso anche la ragionevole deduzione che la peculiarità di determinati comportamenti suscitino in una persona comune l'effetto destabilizzante descritto dalla norma corrisponde alla segnalata esigenza di obiettivizzazione, costituendo valido parametro di valutazione critica di quella percezione».

 

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Di seguito il testo di Corte Cassazione Pen., sentenza n. 45184 del 11/11/2015:

 

Svolgimento del processo

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