Le spese generali vanno espressamente richieste

Tariffa professionale forense: la richiesta delle spese generali va espressamente formulata nella domanda contro il cliente, pena il mancato accoglimento. Cassazione Sentenza n. 17212/2015

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Le spese generali vanno espressamente richieste

La Corte di Cassazione (con sentenza n. 17212 del 27/08/15) chiarisce una importante distinzione in materia di richiesta di pagamento delle spese legali da parte del legale.

La particolarità risiede nel caso in cui la richiesta di pagamento sia formulata al giudice nella controversia contro il proprio cliente non pagante. In questo caso è necessario che il difensore attore formuli espressa richiesta di riconoscimento del rimborso come elemento della domanda proposta.

Diverso, invece, il caso in cui venga richiesta la liquidazione delle spese giudiziali a carico della parte soccombente, ipotesi in relazione alla quale si prescinde totalmente da qualsiasi rilievo della formulazione di una domanda da parte sia del difensore della parte sia della parte stessa suo tramite, essendo la statuizione sulle spese secondo la tariffa professionale mero amminicolo del compiuto riconoscimento della tutela attribuita alla parte vittoriosa, se del caso disponibile solo attraverso il potere di compensazione.

 

A conclusione della disamina la Suprema Corte esprime il seguente principio di diritto:

«quando il difensore agisce con domanda proposta in via ordinaria per ottenere il riconoscimento del compenso per la sua prestazione d'opera professionale il riconoscimento, in sede di liquidazione secondo le tariffe professionali del rimborso forfettario da parte del giudice ai sensi dell'art. 2033, primo comma, c.c., del rimborso forfettario per le spese generali previsto dalla tariffa applicabile (nella specie ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni generali della tariffa professionale forense, approvata con d.m. 5 ottobre 1994, n. 585) è possibile solo se il difensore attore abbia proposto apposito capo di domanda inteso al riguardo».

 

Di seguito il testo di Corte di Cassazione Civile Sentenza n. 17212 del 27/08/15:

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

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