Legge Pinto: durata ridotta in caso di esame dello status delle persone

Secondo la Corte di Cassazione, in recepimento della giurisprudenza CEDU, la durata del processo deve essere ridotta in caso di esame dello status delle persone - rifugiato politico.(cass. 909/15)

Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Legge Pinto: durata ridotta in caso di esame dello status delle persone

Secondo la Corte di Cassazione (Sentenza n. 909 del 20/01/2015) in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, secondo la giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, «a condizione che le decisioni pertinenti» siano «coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato>>, e purché detti importi non risultino irragionevoli.

Ai fini dell’equa riparazione per durata irragionevole, il giudizio concernente lo status della persona (nella specie, riconoscimento della condizione di rifugiato politico), in quanto incidente sul diritto alla vita privata e familiare, deve avere, in conformità alla giurisprudenza della Corte EDU, una durata massima di due anni e sette mesi anziché di tre anni.

In virtù del nuovo calcolo il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento della somma di curo 1750,00 (euro 1000,00 ad anno), oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

 

Di seguito il testo di Corte di Cassazione Sentenza n. 909 depositata il 20/01/2015:

 

Rilevato in fatto

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati